INVIO TARDIVO DELLE FATTURE FISCO ALLA CASSA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 07/03/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/03/2023


Classificazione:

img_report

l’Agenzia stabilisce le modalità mediante con le quali mette a disposizione dei titolari di partita Iva – e della Guardia di finanza – le informazioni relative a fatture elettroniche e corrispettivi trasmessi in ritardo


Il provvedimento del 6 marzo 2023 affronta il tema con l'obiettivo di incentivare la regolarizzazione spontanea e forse di stimolare l'adesione alla sanatoria per le irregolarità formali.

Possibile anche fornire eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’amministrazione, in grado di giustificare la presunta anomalia.

In pratica, l’Agenzia delle entrate trasmette, via PEC ai singoli contribuenti interessati, una comunicazione che segnala l’anomalia, invitandoli ad accedere dall’area riservata del portale dell’Agenzia per consultare i dettagli degli invii tardivi all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia webFatture e Corrispettivi”.

Tali dettagli sono disponibili anche in un elenco in formato excel per consentire un riscontro più agevole delle informazioni.

In particolare per le fatture elettroniche sono presenti:

  • l’elenco e il numero delle fatture emesse in ritardo
  • tipo di fattura
  • tipo documento
  • numero e data della fattura/documento;
  • data di trasmissione e identificativo dello Sdi file

e per i corrispettivi giornalieri:

  • l’elenco e il numero degli invii trasmessi in ritardo
  • il numero identificativo dell’invio
  • la matricola del dispositivo
  • la data di rilevazione e quella di trasmissione.

Se il contribuente ritiene che l’anomalia segnalata sia corretta può regolarizzare la propria posizione con le diverse forme di definizione previste dalla legge n. 197/2022 (Tregua fiscale):

  1. versando, entro il 31 marzo 2023, una somma pari a 200 euro per il periodo d’imposta, cui si riferiscono le violazioni, se le stesse non hanno inciso sulla corretta determinazione e liquidazione del tributo;
  2. o versando, entro la stessa data, un diciottesimo delle sanzioni ordinariamente previste per la mancata o tardiva emissione della fattura  e per l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, se le violazioni hanno invece inciso sulla dichiarazione annuale.


In alternativa, lo stesso può sempre regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Tale comportamento, precisa l’Agenzia, potrà essere attuato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui l’interessato abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità  (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale (articolo 36-ter, Dpr, n. 600/1973).

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro