IUS VARIANDI DEL DIRIGENTE, EQUIVALENZA E AUTONOMIA DECISIONALE

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 10/12/2025

Autore: Barbera Giuseppe - Romano Attilio Fonte: Guida al Lavoro nr. 47 del 10/12/2025


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La riforma dell’art. 2103 c.c. ha determinato un vuoto di tutela per la categoria dei dirigenti.


L’art. 3 del d. lgs. 81/2015 ha riformato l’art. 2103 c.c., sostituendo il criterio dell’equivalenza professionale con quello del livello e della categoria legale.

Di conseguenza, i dirigenti sarebbero esposti ad un esercizio senza limiti dello ius variandi orizzontale, perché i loro contratti collettivi nazionali sono speso privi di livelli interni.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 19292 del 14 luglio 2025, la legittimità della variazione delle mansioni va valutata sotto il profilo della conservazione dell’autonomia decisionale.

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