LA CASSA EDILE PAGA LE FERIE SOLO SE IL DATORE VERSA I RELATIVI CONTRIBUTI
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/08/2018
Autore: Di Corrado Giovanni Fonte: Guida al Lavoro nr. 33 -34 del 07/08/2018 pag. 62
La Corte di Cassazione si è pronunciata sull’obbligo di pagamento da parte dell’ente in caso di fallimento dell’impresa edile.
Con l’ordinanza n. 17961 del 9 luglio 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di fallimento di un’impresa edile, i dipendenti devono insinuarsi nel passivo fallimentare per il recupero delle somme che spettano loro, se il datore di lavoro non ha versato alla Cassa Edile i contributi dovuti. Non possono invece agire in giudizio direttamente contro la Cassa Edile per il pagamento di ferie, gratifica natalizia e festività infrasettimanali.
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