LA MAXISANZIONE ASSORBE ANCHE QUELLA PER OMESSA COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 02/11/2022
Autore: Non definito Fonte: Guida al Lavoro nr. 44 del 02/11/2022 pag. 37
La nota n. 2089 del 18 ottobre 2022 precisa le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di lavoro irregolare.
Secondo il Ministero del lavoro, la c.d. maxisanzione per lavoro irregolare assorbe non solo la sanzione per la mancata comunicazione di assunzione del lavoratore in nero, ma anche quella per l’omessa comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro, purché questo si sia interamente svolto in modo irregolare.
Se il rapporto è emerso a seguito di un accertamento ispettivo, la mancata successiva comunicazione di cessazione verrà sanzionata.
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