LAVORO INTERMITTENTE E SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DTL
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 22/10/2012
Autore: Santoro Carmine Fonte: Guida al Lavoro nr. 42 del 22/10/2012 pag. 20
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L. 92 (28-06-2012) - Riforma lavoro Fornero
Il Ministero del lavoro ha precisato la competenza per l'irrogazione della nuova sanzione introdotta dalla c.d. "Riforma Fornero".
Secondo il Ministero del lavoro, poiché destinatari della comunicazione preventiva di utilizzo delle prestazioni di lavoro intermittente sono gli Uffici territoriali del Ministero stesso, in caso di inadempimento dell'obbligo la sanzione amministrativa potrà essere applicata esclusivamente dagli ispettori della Direzione territoriale del lavoro, mentre gli eventuali provvedimenti di recupero contributivo per prestazioni di lavoro non registrate potranno essere emanati dagli ispettori degli Istituti previdenziali ed assicurativi.
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