LAVORO INTERMITTENTE E SANZIONI PER OMESSA COMUNICAZIONE ALLA DTL


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 22/10/2012

Autore: Santoro Carmine Fonte: Guida al Lavoro nr. 42 del 22/10/2012 pag. 20


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L. 92 (28-06-2012) - Riforma lavoro Fornero

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Il Ministero del lavoro ha precisato la competenza per l'irrogazione della nuova sanzione introdotta dalla c.d. "Riforma Fornero".

Secondo il Ministero del lavoro, poiché destinatari della comunicazione preventiva di utilizzo delle prestazioni di lavoro intermittente sono gli Uffici territoriali del Ministero stesso, in caso di inadempimento dell'obbligo la sanzione amministrativa potrà essere applicata esclusivamente dagli ispettori della Direzione territoriale del lavoro, mentre gli eventuali provvedimenti di recupero contributivo per prestazioni di lavoro non registrate potranno essere emanati dagli ispettori degli Istituti previdenziali ed assicurativi.
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