LAVORO INTERMITTENTE: NO ALLA DISCIPLINA SULLA SUCCESSIONE DEL CONTRATTO A TERMINE
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 20/10/2009
Autore: Papa Danilo Fonte: Guida al Lavoro nr. 41 del 23/10/2009 pag. 18
Classificazione:
Con la risposta ad interpello n. 72/2009 il Ministero del lavoro si pronuncia sull'applicabilità delle norme contenute nel d. lgs. 368/2001.
Secondo il Ministero, in caso di riassunzione del medesimo lavoratore intermittente a tempo determinato con un ulteriore contratto di lavoro intermittente anche a tempo determinato, oppure con un contratto a termine a tempo pieno o parziale, non è necessario rispettare l'intervallo minimo di dieci o venti giorni.
E' quindi possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata e, successivamente, un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
E' quindi possibile stipulare un contratto di lavoro a chiamata e, successivamente, un contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo pieno o parziale, per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
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