LAVORO INTERMITTENTE, SENZA VALUTAZIONE DEI RISCHI IL CONTRATTO DIVENTA A TEMPO PIENO

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 27/03/2018

Autore: Caiazza Luigi - Caiazza Roberto Fonte: Guida al Lavoro nr. 14 del 27/03/2018 pag. 48


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Con la lettera circolare n. 49 del 15 marzo 2018 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha illustrato le conseguenze della mancata valutazione dei rischi.


Per la legittima stipulazione di un contratto di lavoro intermittente à necessaria la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento, come previsto dall’art. 17 del d. lgs. 81/2008.

Si presume che il lavoratore, non essendo inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, abbia una minore esperienza e una scarsa conoscenza dell’ambiente e degli strumenti di lavoro.

In mancanza del documento di valutazione dei rischi, il contratto a chiamata è nullo, e quindi riconducibile alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Dovendosi comunque considerare l’attività effettivamente svolta in precedenza, anche sotto il profilo quantitativo, il contratto potrà essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo parziale.

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