LEGGE DI BILANCIO ALL'ESAME DELLA CAMERA TESTO E COMMENTO

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/11/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/11/2020


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Link al disegno di legge di Bilancio e riepilogo dei punti principali


Tante e rilevanti le disposizioni di natura fiscale contenute nel Ddl di bilancio per l’anno finanziario 2021: dalla conferma di tutti i bonus per la casa (ristrutturazioni, risparmio energetico, mobili e grandi elettrodomestici, facciate, sistemazione a verde), alla messa a regime dell’ulteriore detrazione per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro; dalle semplificazioni per i contribuenti minori, alla revisione delle sanzioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi; dalla riduzione della tassazione sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, agli incentivi per le operazioni di aggregazione aziendale; dalla limitazione della lotteria dei corrispettivi ai soli pagamenti con strumenti elettronici, al rinvio per la partenza di plastic tax e sugar tax; dalle misure per rafforzare il contrasto ai falsi esportatori abituali e alle frodi nel settore dei carburanti, alla proroga dei crediti di imposta per investimenti e per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno; dal rafforzamento del tax credit cinema, alla riscrittura della disciplina dei bonus “Transizione 4.0”; dal rifinanziamento e potenziamento delle misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria (bonus pubblicità, edicole e servizi digitali), alla cancellazione dell’imposta sul money transfer; dalla stretta al regime delle locazioni brevi al pensionamento dell’esterometro.

Questo e tant’altro nell’Atto Camera n. 2790.

Una sintesi, nella tabella che segue.
 

Art. 2 – Fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondo per l’assegno universale e i servizi alla famiglia
Istituito, presso il ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo, con dotazione di 8 miliardi di euro per il 2022 e 7 miliardi a decorrere dal 2023, per attuare interventi in materia di riforma fiscale. Una quota compresa tra i 5 e i 6 miliardi è destinata all’assegno universale e servizi alla famiglia. Al fondo confluiscono anche maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo.
Incrementato di 3.012,1 milioni di euro per il 2021 il “fondo assegno universale e servizi alla famiglia”, istituito dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 339, legge 160/2019) per interventi finalizzati al sostegno delle famiglie con figli.
Art. 3 – Stabilizzazione a regime, dall’anno 2021, dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente
Sarà fruibile anche nel 2021 e negli anni successivi l’ulteriore detrazione spettante ai percettori di redditi - di importo compreso tra i 28mila e i 40mila euro - di lavoro dipendente e alcuni assimilati, già prevista per il solo secondo semestre dell’anno in corso (articolo 2, Dl 3/2020).
Art. 8 – Esenzione dall’Irpef dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali
Esenzione totale ai fini Irpef e relative addizionali, anche nel 2021, per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. La misura agevolativa, già prevista per gli anni dal 2017 al 2019 (articolo 1, comma 44, legge 232/2016), è stata estesa al 2020 dalla legge 160/2019, mentre per il 2021 era stabilito che quei redditi avessero partecipato alla base imponibile nella misura del 50%.
Art. 9 – Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni delle società cooperative
Introdotta la possibilità che le cooperative, previa delibera assembleare, applichino una tassazione ridotta - dal 26 al 12,5% - sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche, esclusi gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, Dpr 917/1986, e i detentori di partecipazione qualificata di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c), del medesimo Tuir. La facoltà va esercitata versando la ritenuta anticipatamente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.
Art. 10 – Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali
Alleggerita la pressione fiscale sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, che, a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021, saranno esclusi per il 50% dalla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini Ires (l’agevolazione non si applica agli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato). La detassazione è subordinata ad alcune condizioni: gli enti devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; arte, attività e beni culturali); il risparmio d’imposta ottenuto va destinato al finanziamento delle elencate attività di interesse generale, accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente (le fondazioni ex Dlgs 153/1999 lo accantonano in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale).
Art. 12 – Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici e proroga bonus facciate
Prorogate anche per il prossimo anno le detrazioni fiscali spettanti per interventi edilizi sugli immobili. In particolare, le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 accedono alla detrazione del:
  • 50 o 65% (a seconda del tipo di lavoro), per interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” - articolo 14, commi 1, 2 lettere b) e b-bis), e 2-bis, Dl 63/2013)
  • 50% su un ammontare complessivo di 96mila euro (anziché dell’ordinario 36% su un importo massimo di 48mila euro), per interventi finalizzati al recupero edilizio (“bonus ristrutturazioni” - articolo 16, comma 1, Dl 63/2013)
  • 50%, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili ristrutturati (“bonus mobili” - articolo 16, comma 2, Dl 63/2013)
  • 90%, per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (“bonus facciate” - articolo 1, comma 219 e seguenti, legge 160/2019).
Nessuna novità, invece, per il “sismabonus” (articolo 16, commi 1-bis e seguenti, Dl 63/2013) e per il “superbonus” del 110% (articolo 119, Dl 34/2020), relativamente ai quali la legislazione vigente già prevede l’operatività fino al 31 dicembre 2021.
Art. 13 – Proroga del bonus verde
Prorogata per il 2021 anche la detrazione del 36% per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (“bonus verde” - articolo 1, comma 12 e seguenti, legge 205/2017).
Art. 28 – Proroga del credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno 2022
Rinnovato per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta spettante ai titolari di reddito d’impresa che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (“bonus investimenti Sud” - articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015).
Art. 32 – Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno
Bonus maggiorato anche negli anni 2021 e 2022 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, riguardanti strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il credito d’imposta (articolo 1, comma 200, legge 160/2019) spetterà nelle misure potenziate già fissate per il 2020 dal decreto “Rilancio” (articolo 244, Dl 34/2020): 25% per le grandi imprese con almeno 250 dipendenti e fatturato di almeno 50 milioni di euro o totale di bilancio di almeno 43 milioni; 35% per le medie imprese con almeno 50 occupati e fatturato non inferiore a 10 milioni; 45% per le piccole imprese con almeno 50 dipendenti e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 10 milioni.
Art. 36 – Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi
Estesa di un anno, fino al 31 dicembre 2021, la durata della disciplina del credito d’imposta, fino a un importo massimo di 500mila euro, pari al 50% delle spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (articolo 1, comma 89 e seguenti, legge 205/2017).
Art. 39 – Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale
In campo un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda deliberati nel 2021: il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario e il conferitario possono trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (Dta) riferite a perdite fiscali e eccedenze Ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d’imposta.
Art. 42 – Modifiche all’articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Modificata ed estesa fino al 30 giugno 2021 la disciplina per favorire la ricapitalizzazione delle imprese di medie dimensioni introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 26, Dl 34/2020). La proroga, tuttavia, non riguarda il credito d’imposta (commi da 4 a 7), che resta quindi fruibile soltanto per gli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020.
Art. 97 – Fondo per il cinema
Riviste, al rialzo, alcune misure a sostegno del settore cinema e audiovisivo. Nel dettaglio:
  • sono incrementate le risorse messe a disposizione del “fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo” (articolo 13, legge 220/2016)
  • sale dal 30 al 40% la percentuale massima del credito d’imposta per le imprese di produzione (articolo 15, legge 220/2016)
  • passa in maniera generalizzata dal 30 al 40% (già previsto solo in alcuni casi) la percentuale massima del credito d’imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16, legge 220/2016);
  • è elevata dal 30 al 40% la percentuale massima del credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19, legge 220/2016)
  • i crediti di imposta di cui agli articoli 15 e 19 sono esclusi dal limite massimo complessivo (articolo 21, comma 1, legge 220/2016)
  • il Mibact, tenuto conto dell’andamento del mercato, potrà anche stabilire aliquote di credito d’imposta in deroga alle percentuali e al limite massimo complessivo stabiliti..
Art. 100 – Disposizioni in materia di strutture ricettive
Meno accessibile il regime fiscale delle “locazioni brevi” (articolo 4, Dl 50/2017), cioè di durata non superiore a 30 giorni, grazie al quale i redditi che ne derivano possono essere assoggettati, su scelta del proprietario, alla cedolare secca del 21%, sostitutiva dell’Irpef ordinaria e dell’imposta di registro: potrà applicarsi solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti in ciascun periodo d’imposta; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considererà svolta in forma imprenditoriale, con conseguente necessità di aprire partita Iva. La regola vale anche per i contratti stipulati tramite intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da dare in locazione.
Art. 101 – Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria
Per continuare a supportare la ripresa delle imprese editoriali, sono rifinanziate e prorogate alcune misure di sostegno alla filiera della stampa:
  • è prorogato per il biennio 2021-2022 il credito d’imposta del 50% per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online (“bonus pubblicità” - articolo 57-bis, comma 1-ter, Dl 50/2017)
  • è prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5mila abitanti e nei comuni con un solo punto vendita (“bonus edicole” - articolo 1, comma 806 e seguenti, legge 145/2018)
  • proroga biennale (2021 e 2022) anche per il credito d’imposta del 30% spettante alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno un dipendente a tempo indeterminato, in relazione alle spese sostenute per servizi digitali, ad esempio quelli di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività (articolo 190, Dl 34/2020).
Art. 108 – Procedura d’infrazione 2008/2010 - Adeguamento della normativa in materia di Iva
Per adeguare la normativa nazionale a quella della Ue e risolvere una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, vengono modificati gli articoli 4 e 10 del Dpr 633/1972, eliminando una serie di operazioni dal novero di quelle escluse dal campo di applicazione dell’Iva e prevedendo per esse, invece, il regime di esenzione, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette al tributo: cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da associazioni di interesse pubblico a favore di soci, associati e partecipanti; cessioni di beni e prestazioni di servizi ai membri di organismi senza fini di lucro; prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse quelle per la raccolta di fondi; somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.
Art. 109 – Soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Collocata a riposo l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), la cui istituzione era stata rinviata alla volontà delle singole Regioni (articolo 17, Dlgs 398/1990): di fatto, solo alcune di esse l’hanno introdotta, prevedendo anche distinzioni e specificazioni. La soppressione del tributo – spiega la relazione illustrativa – nasce dalla sua difficile gestione, affidata all’Agenzia delle dogane e monopoli, risultata particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra Fisco e operatori del settore della distribuzione dei carburanti.
Art. 110 – Fondi di investimento esteri
Esteso ai dividendi e alle plusvalenze conseguiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Ue o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, il trattamento di esenzione già riconosciuto per i dividendi e le plusvalenze realizzati da Oicr istituiti in Italia. La novità scatta dal 2021, attraverso una modifica al comma 3 dell’articolo 27, Dpr 600/1973.
Art. 112 – Risoluzione di controversie internazionali
Stabilito, con riferimento alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, che, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l’autorità competente italiana e le autorità competenti estere, i relativi interessi decorrono dalla data di conclusione degli accordi stessi. In pratica, è lo stesso trattamento previsto dall’articolo 19, comma 3, Dlgs 49/2020, attuativo della direttiva unionale sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nella Ue.
Art. 126 – Misure per la promozione della mobilità sostenibile
Incrementate le risorse per:
  • confermare il contributo (del 30%, fino a un massimo di 3mila euro, ovvero, in caso di rottamazione di un veicolo di categoria euro 0, 1, 2 o 3, del 40%, fino a un massimo di 4mila euro) a chi acquisterà, negli anni dal 2021 al 2026, nuovi veicoli elettrici o ibridi, entro gli 11 kW di potenza, delle categorie L1 e L3, ossia motorini e scooter (articolo 1, comma 1057, legge 145/2018)
  • erogare il previsto contributo a tutti coloro che, dal 4 maggio al 2 novembre 2020, hanno acquistato biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (“bonus mobilità” - articolo 2, comma 1, Dl 111/2019).
Art. 127 – Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare
In materia di operazioni assimilate alle esportazioni (articolo 8-bis, Dpr 633/1972), tra cui le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, viene chiarito che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se nell’anno solare precedente ha effettuato (ovvero, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso) un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% e che per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. Per effettuare acquisti o importazioni senza Iva, va attestata la condizione della navigazione in alto mare tramite dichiarazione resa con apposito modello approvato dall’Agenzia delle entrate. È prevista la sanzione dal 100 al 200% dell’imposta nei confronti di chi, in mancanza dei presupposti di legge, dichiara all’altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione della navigazione in alto mare relativa all’anno precedente, nonché del cedente/prestatore che effettua operazioni non applicando l’Iva, senza avere prima riscontrato in via telematica l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate della prescritta dichiarazione.
Art. 128 – Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali
Per il 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, potendo quindi beneficiare del regime di non imponibilità Iva per l’acquisto di dotazioni di bordo e per l’acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili (articolo 8-bis, lettere c) e seguenti, Dpr 633/1972), quelle che rispettavano tale requisito con riferimento al 2019. La disposizione vuole evitare che l’alterato funzionamento del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione imposte per limitare la diffusione del Covid-19, faccia venir meno il requisito per l’anno in corso.
Art. 139– Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere nelle zone economiche ambientali
Introdotti incentivi per prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo di quelli usati nelle zone economiche ambientali (articolo 4-ter, Dl 111/2019). A tal fine, viene promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili (articolo 218, comma 1, lettere b) ed e), Dlgs 152/2006). Le disposizioni attuative in un decreto interministeriale (Ambiente e tutela del territorio e del mare, Economia e finanze), da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Art. 151 – Rinvio del federalismo fiscale
Rinviata al 2022 l’applicazione delle disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province (Dlgs 68/2011), in particolare la rideterminazione dell’addizionale regionale all’Irpef (articolo 2) e dell’aliquota di compartecipazione regionale al gettito Iva (articolo 4), la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle regioni a statuto ordinario (articolo 7) e la determinazione dei fondi perequativi (articolo 15).
Art. 185 – Proroga e potenziamento dei crediti d’imposta per la Transizione 4.0
Estesa fino al 31 dicembre 2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione) la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Rispetto alle regole vigenti, cambiano le aliquote agevolative, l’ammontare delle spese ammissibili e l’ambito oggettivo (vengono inclusi beni immateriali diversi da quelli elencati nell’allegato B alla legge 232/2016); le novità si applicano agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.
Prorogato fino al 2022 e incrementato anche il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge 160/2019). Il bonus spetterà nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
Ugualmente prorogato fino a tutto il 2022, infine, il credito d’imposta per la formazione 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019). Tra le voci ammissibili: le spese di personale relative ai formatori; i costi di esercizio per formatori e partecipanti direttamente connessi al progetto di formazione, quali spese di viaggio, materiali e forniture, l’ammortamento di strumenti e attrezzature per la quota riferita al loro uso per il progetto di formazione (sono escluse le spese di alloggio, tranne quelle minime necessarie per i partecipanti disabili); i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; le spese di personale relative ai partecipanti e quelle generali indirette (amministrative, locazione) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Art. 187 – Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti
Adottate alcune misure per rafforzare l’azione di contrasto alle frodi nel settore dei carburanti:
  • in ambito accise, il controllo attuato attraverso il sistema Infoil è esteso a tutti i depositi commerciali con capacità di stoccaggio non inferiore a 3mila metri cubi (articolo 23, comma 14, Dlgs 504/1995)
  • per ostacolare fraudolenti estrazioni/immissioni in consumo di prodotti petroliferi senza versamento anticipato dell’Iva, messe in atto attraverso la presentazione di garanzie false, è prevista la dematerializzazione della trasmissione del modello di garanzia (articolo 1, comma 940, legge 205/2017, e articolo 4, Dm 13 febbraio 2018). La comunicazione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate andrà fatta dal soggetto garante, non più dal soggetto per conto del quale avviene l’immissione in consumo, con facoltà per i gestori dei depositi di accedere alle informazioni indicate nella garanzia tramite i servizi telematici della stessa Agenzia
  • per contrastare l’ingresso nella filiera distributiva dei carburanti di operatori di dubbia provenienza, è introdotto un onere comunicativo a carico di chi diviene titolare o acquisisce la gestione del deposito di oli minerali, vincolandone l’esecutività al rilascio del nulla osta da parte dell’Agenzia delle dogane, che verifica la sussistenza, in capo al subentrante, del requisito dell’affidabilità economica e dei necessari requisiti soggettivi (articoli 23 e 25, Dlgs 504/1995). In più, per rimediare a casi di prolungata inattività degli impianti (almeno sei mesi consecutivi), si prevede la revoca delle autorizzazioni al deposito fiscale o alla licenza di esercizio sulla base di indici di inoperatività, determinati con provvedimento delle Dogane.
Art. 188 – Rafforzamento del dispositivo di contrasto delle frodi realizzato con utilizzo del falso plafond Iva
Per reprimere il fenomeno delle cessioni a falsi esportatori abituali, emittenti lettere d’intento rilasciate sulla base di un plafond Iva fittizio, verrà inibita l’emissione di nuove lettere da parte di contribuenti nei cui confronti, a seguito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale. Avvalendosi dell’articolo 12-septies, comma 1, lettera a), Dl 34/2019, sarà possibile invalidare le lettere d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra sistema della fatturazione elettronica e lettera d’intento falsa e far sì che il Sistema di interscambio impedisca al fornitore che ha indicato il riferimento di una lettera d’intento invalidata di emettere fattura elettronica con il titolo di non imponibilità Iva.
Art. 189 – Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, rinvio e modifiche della plastic tax e disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti
Apportate alcune modifiche alla disciplina della “plastic tax”, l’imposta sui manufatti monouso realizzati con polimeri sintetici (Macsi) e immessi in consumo nel territorio nazionale, istituita dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 634 e seguenti, legge 160/2019). Queste le principali:
  • l’applicazione del nuovo tributo è differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2021
  • tra i soggetti passivi vengono inclusi anche quelli per conto dei quali i Macsi sono fabbricati
  • viene elevata da 10 a 25 euro la soglia di debito complessivo, risultante dalle dichiarazioni trimestrali relative ai Macsi immessi in consumo, al di sotto della quale l’imposta non è dovuta e la stessa dichiarazione non va presentata
  • il rappresentante fiscale di cui si avvalgono i soggetti passivi non residenti né stabiliti nel territorio italiano è considerato responsabile in via solidale con i produttori dei Macsi
  • sono attenuate le sanzioni amministrative applicabili per il mancato o ritardato pagamento del tributo nonché quelle previste per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale.
Art. 190 – Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche della sugar tax
Novità pure per la “sugar tax”, l’imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti aggiunte, anch’essa introdotta dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 661 e seguenti, legge 160/2019):
  • l’entrata in vigore della disciplina slitta dal 1° gennaio al 1° luglio 2021
  • è assimilato al fabbricante (ed è, quindi, tenuto al tributo) anche chi cede le bevande edulcorate che, per conto suo, sono realizzate da un altro soggetto gestore dell’impianto di produzione
  • sono attenuate le sanzioni amministrative applicabili per il mancato o ritardato pagamento dell’imposta nonché quelle per la tardiva presentazione della dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare entro il mese successivo a quello di riferimento.
Art. 191 – Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia Spa
Le funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione siciliana, fino a oggi esercitate dalla società Riscossione Sicilia Spa, potranno essere assunte da. Agenzia delle entrate-Riscossione, l’ente pubblico statale già operante su tutto il resto del territorio nazionale.
Art. 192 – Pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione
Per velocizzare e semplificare le modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione, si stabilisce che le somme dovute alla controparte o al suo difensore distrattario a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, siano corrisposte esclusivamente attraverso bonifico. A tale scopo, l’interessato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Pec, dovrà presentare apposita richiesta alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicando gli estremi del proprio conto corrente; lo stesso, inoltre, non potrà notificare il titolo esecutivo e promuovere eventuali azioni esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 194 – Lotteria dei corrispettivi e cashback
Niente più contanti se si vuole partecipare alla lotteria dei corrispettivi (articolo 1, comma 540 e seguenti, legge 232/2016): per sostenere l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, i premi saranno attribuiti soltanto in riferimento alle spese effettuate con quella modalità. A gestire il portale Lotteria dedicato ai consumatori per le informazioni e i servizi nell’ambito della lotteria, non sarà più l’Agenzia delle entrate, ma l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Chiarito, con norma di natura interpretativa, che i rimborsi attribuiti per gli acquisti con strumenti di pagamento elettronici (“cashback” - articolo 1, comma 288 e seguenti, legge 160/2019) non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Art. 195 – Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro
Ridotto di sei mesi (dal 31 dicembre al 30 giugno 2021) il termine ultimo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dal decreto “Rilancio” (articolo 120, Dl 34/2020). In alternativa all’utilizzo diretto della cifra spettante, è possibile optare, comunque entro la stessa data del 30 giugno 2021, per la cessione del credito ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122, Dl 34/2020).
Art. 196 – Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Apportate alcune modifiche alla disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale (articolo 31-ter, Dpr 600/1973):
  • viene allineato il termine di decorrenza degli accordi preventivi unilaterali e di quelli bilaterali/multilaterali, con possibilità per il contribuente di far retroagirne gli effetti fino ai periodi d’imposta per i quali ancora non è scaduto il termine per l’accertamento. In caso di accordo unilaterale, ciò è possibile sempreché si verifichino le medesime circostanze di fatto e di diritto a base dell’accordo stesso e non sia iniziata un’attività di controllo alla data di sottoscrizione dell’accordo; per gli accordi bilaterali/multilaterali, invece, occorre anche che il contribuente ne abbia fatto richiesta nell’istanza di accordo preventivo e che le autorità competenti diano l’ok per l’estensione dell’accordo ad annualità passate
  • è introdotta una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e multilaterale, la cui entità varia - da 10mila a 50mila euro - a seconda del fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il soggetto.
Art. 197 – Semplificazioni fiscali

Dal 2021, ai contribuenti minori (quelli, cioè, che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400mila euro, se lavoratori autonomi o imprese di servizi, ovvero a 700mila euro, se esercenti altre attività), già ammessi, su opzione, a effettuare trimestralmente le liquidazioni periodiche dell’Iva e i relativi versamenti dell’imposta, è data la possibilità di registrare le fatture con la stessa cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. La norma vigente (articolo 23, Dpr 633/1972), invece, prevede che la registrazione avvenga entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione.

 

Dal 1° gennaio 2022 addio all’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015): la trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere avverrà, così come avviene per le fatture elettroniche, attraverso il Sistema di interscambio.

  • Per le operazioni poste in essere verso soggetti non residenti, bisognerà provvedere entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale, entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione);
  • per le operazioni ricevute da cedente o prestatore estero, invece,, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite massimo di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con limite massimo di 200 euro mensili) se la trasmissione avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati

Prestazioni sanitarie

Confermato per il 2021 il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (articolo 10-bis, Dl 119/2018). Sarà il sistema Tessera sanitaria a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate, per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, i dati delle fatture ricevute dagli operatori sanitari

Il Fisco, per predisporre i documenti precompilati Iva (articolo 4, Dlgs 127/2015), oltre ai dati provenienti dai flussi telematici delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e delle comunicazioni dei corrispettivi giornalieri, utilizzerà anche i dati presenti in Anagrafe tributaria (ad esempio, quelli della dichiarazione Iva dell’anno precedente e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti)

Per semplificare gli adempimenti tributari da parte di contribuenti e intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno trasmettere i dati rilevanti per la determinazione dell’Irap al dipartimento delle Finanze, che ne curerà la pubblicazione sul sito www.finanze.it, così come già avviene per l’addizionale regionale Irpef. In assenza di tali informazioni, non saranno applicabili né sanzioni né interessi.

Art. 198 – Applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore
Per evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta di bollo nei casi in cui chi emette la fattura elettronica non è il cedente del bene o il prestatore del servizio, ma un soggetto terzo che vi provvede per suo conto, viene chiarito che, anche in tali circostanze, il cedente o prestatore resta obbligato in solido al pagamento del tributo.
Art. 199 – Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Cambia, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, il regime sanzionatorio in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tra l’altro, si prevede:
  • che la memorizzazione elettronica dei dati e la consegna, a richiesta del cliente, dei documenti attestanti l’operazione deve avvenire non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione
  • per l’omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e l’omessa, tardiva e/o infedele trasmissione, una sanzione pari al 90% dell’imposta (si applica una sola volta quando la trasmissione tardiva/omessa di un corrispettivo è seguita dalla sua infedele memorizzazione)
  • in caso di omessa, tardiva o infedele trasmissione, non incidente sulla liquidazione del tributo, una sanzione fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione
  • che, quando la violazione è già stata constatata, non è possibile ravvedere la sanzione per omessa memorizzazione dei corrispettivi o per memorizzazione con dati incompleti o inesatti
  • il differimento al 1° luglio 2021 dell’operatività della norma che consente agli esercenti attività di commercio al minuto o assimilate di assolvere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante sistemi di incasso evoluti, cioè carte di credito o di debito e altre forme di pagamento elettronico che permettono la memorizzazione, inalterabilità e sicurezza dei dati (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs 127/2015).
Art. 200 – Abrogazione dell’imposta sul money transfer
Abrogata la disposizione normativa che aveva introdotto un’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento (articolo 25-novies, Dl 119/2018).
Art. 204 – Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa
Per contrastare l’ingresso di soggetti di dubbia affidabilità fiscale nella filiera distributiva dei prodotti energetici:
  • si rafforzano i casi di diniego, revoca o sospensione delle licenze fiscali di esercizio per depositi commerciali di prodotti energetici a imposta assolta, che vengono equiparati a quelli, più stringenti, previsti per i depositi commerciali a imposta sospesa
  • limitatamente ai depositi commerciali di benzina e di gasolio per carburazione, si prevede il diniego della licenza ai soggetti che risultano carenti dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo richiesti per un ordinario svolgimento dell’attività del deposito, requisiti che saranno definiti con provvedimento delle Dogane
  • sempre per tali depositi, si dispone una preventiva comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti per conto dei quali la benzina e il gasolio usato come carburante sono detenuti o estratti, per ripristinare controlli anticipati sulla loro affidabilità.
Art. 205 – Disposizioni in materia di giochi
Per sostenere l’attività delle sale Bingo, particolarmente colpite dalle misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza coronavirus, viene consentito il differimento e la rateizzazione del pagamento di una parte dell’importo del canone mensile dovuto dai titolari delle concessioni.
Art. 207 – Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19
Istituito un fondo per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle disposizioni anti Covid, con dotazione di 3,8 miliardi di euro per il 2021. Servirà a rifinanziare misure adottate nel 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica.
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