LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE CHE RIFIUTA LA TRASFORMAZIONE A PART-TIME
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 07/06/2023
Autore: Dui Pasquale - Beccaria Luigi Antonio Fonte: Guida al Lavoro nr. 24 del 07/06/2023 pag. 19
Con l’ordinanza n. 12244 del 9 maggio 2023 la Corte di Cassazione ha precisato i presupposti della legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sebbene l’art. 8, comma 1, del d. lgs. 81/2015 stabilisca che il rifiuto della trasformazione a tempo parziale del contratto di lavoro non costituisce un giustificato motivo di licenziamento, questo può comunque essere giustificato, in presenza di reali esigenze economiche ed organizzative che consentano la prosecuzione del rapporto solo ad orario ridotto.
E’ necessario che la trasformazione del rapporto sia stata proposta al lavoratore e che questo l’abbia rifiutata, e che sussista altresì un nesso causale tra il licenziamento e la necessità di riduzione dell’orario.
Indietro