LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DELLA PROVA IN IPOTESI DI PATTO NULLO


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 12/09/2017

Autore: Rizzardo Dora Fonte: Guida al Lavoro nr. 36 del 12/09/2017 pag. 36


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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17528 del 14 luglio 2017, si è pronunciata sulle conseguenze della nullità del patto di prova.

In caso di licenziamento per mancato superamento della prova, quando il relativo patto, pur essendo stato inserito nel contratto, è giuridicamente inesistente, la causale del recesso è del pari inesistente, e il lavoratore ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro.
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