LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO NULLO SE IL PERIODO NON E’ SPIRATO

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 03/07/2018

Autore: Giglio Vincenzo Fabrizio Fonte: Guida al Lavoro nr. 28 del 03/07/2018 pag. 15


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Con la sentenza n. 12568 del 22 maggio 2018 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento di un dipendente durante la malattia.


Il licenziamento intimato durante la malattia, prima del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, è nullo per violazione dell’art. 2110 del codice civile.

Il licenziamento può essere effettuato non appena esaurito il periodo di comporto, prima o dopo il rientro in servizio del lavoratore.

In quest’ultimo caso, la condotta del datore di lavoro può essere interpretata come rinuncia al licenziamento solo se l’inerzia si sia prolungata al punto da ingenerare un incolpevole affidamento del dipendente.

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