L’INSUSSISTENZA DEL FATTO NEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 17/10/2017

Autore: Scognamiglio Paolo Fonte: Guida al Lavoro nr. 41 del 17/10/2017 pag. 12


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L. 92 (28-06-2012) - Riforma lavoro Fornero

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La legge 92/2012 (c.d Riforma Fornero) e il d. lgs. 23/2015 di Riforma del Jobs Act hanno modificato la nozione di “insussistenza del fatto” nei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo soggettivo.


Secondo la giurisprudenza formatasi sulla nozione di fatto contenuta nel nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, il fatto materiale deve essere correttamente contestato, illecito e produttivo di un danno, sia pure potenziale. Deve quindi costituire un inadempimento agli obblighi contrattuali.

Con il nuovo contratto a tutele crescenti, rispetto all’insussistenza del fatto materiale contestato deve rimanere estranea ogni valutazione circa la sproporzionalità del licenziamento. Tuttavia, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, il fatto materiale dovrebbe comunque possedere una connotazione illecita e disciplinare.

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