MALATTIA, OBBLIGO DI CERTIFICATO PER RIENTRO ANTICIPATO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 09/05/2017
Autore: Quintavalle Rossella Fonte: Guida al Lavoro nr. 20 del 09/05/2017 pag. 12
Classificazione:
Con la circolare n. 79 del 2 maggio 2017 l’Inps ha fornito istruzioni operative in caso di rientro del dipendente dalla malattia prima del previsto.
In caso di guarigione anticipata, per poter riprendere il lavoro il dipendente deve chiedere al medico curante la rettifica della data di fine prognosi.
Il datore di lavoro potrà far rientrare il lavoratore solo se munito di un certificato medico di rettifica della prognosi originaria.
Il lavoratore che non comunichi la guarigione anticipata sarà soggetto, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, alle usuali sanzioni previste in caso di assenza ingiustificata al controllo.
Il datore di lavoro potrà far rientrare il lavoratore solo se munito di un certificato medico di rettifica della prognosi originaria.
Il lavoratore che non comunichi la guarigione anticipata sarà soggetto, in caso di assenza alla visita di controllo domiciliare, alle usuali sanzioni previste in caso di assenza ingiustificata al controllo.
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