MANCATA SOSPENSIONE O POSTICIPO DEGLI EFFETTI IN PRESENZA DI SERVIZI PUBBLICI O GRAVE PERICOLO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 21/06/2022
Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 26 del 21/06/2022 pag. 17
Con la nota prot. n. 1159 del 7 giugno 2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha precisato i margini di discrezionalità nella sospensione dell’attività imprenditoriale.
Secondo l’Ispettorato nazionale del lavoro, qualora venga svolto un servizio pubblico e non ci siano alternative che consentano l’esercizio di diritti anche di rango costituzionale, o nel caso in cui vi possano essere rischi per la pubblica incolumità, l’ispettore dovrà astenersi dall’emanare il provvedimento di sospensione.
Nel caso in cui dalla sospensione possano comunque derivare danni significativi per motivi tecnici, produttivi o sanitari, gli effetti del provvedimento potranno essere posticipati, purché ciò non comporti rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi.
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