Mancato incasso nello Split payment ok alla nota di variazione fuori termine
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 26/10/2024
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 26/10/2024
Il limite temporale di un anno non è rilevante se il corrispettivo non è stato pagato e il cessionario non ha optato per l’anticipo dell’esigibilità dell’imposta al momento di ricezione della fattura
Agenzia delle entrate risposta n. 210 del 25 ottobre 2024.
Una società che ha emesso una fattura in regime di “split payment” e che dopo un anno ha la necessità di emettere una nota di variazione in diminuzione in quanto la fattura non gli è stata pagata, potrà effettuare l’operazione di rettifica oltre il termine annuale previsto dalla norma (articolo 26, comma 3, del decreto Iva).
Nello split payment, infatti, l'esigibilità dell'Iva è collegata al pagamento del corrispettivo e nel caso in esame tale pagamento non è proprio avvenuto.
Di conseguenza la variazione operata dal cedente assume una mera funzione contabile: l’istante quindi, nel presupposto che il cessionario/committente non abbia optato per l'esigibilità dell'imposta anticipata, potrà procedere alla rettifica tramite l’emissione di una nota di variazione, anche se dall’emissione della fattura è trascorso il termine di un anno che, in base alla disciplina Iva, precluderebbe l’operazione.
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