MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO: DECADENZA DAI BENEFICI
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 11/03/2006
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 11 del 10/03/2006 pag. 28
Classificazione:
Con la circolare n. 5/2006 il Ministero del lavoro disciplina i casi di decadenza da trattamenti previdenziali, indennità e sussidi.
Secondo il Ministero, i soggetti in cassa integrazione o in mobilità, nonché i percettori di un sussidio di disoccupazione o inoccupazione, devono aderire ad un'offerta formativa o di riqualificazione professionale, frequentando almeno l'ottanta per cento della durata del corso.
Vi è inoltre l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro, con un livello retributivo non inferiore del 20% a quello di provenienza.
Perchè il rifiuto comporti la decadenza dai benefici, l'attività formativa o il posto di lavoro devono essere raggiungibili in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distare non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore.
Vi è inoltre l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro, con un livello retributivo non inferiore del 20% a quello di provenienza.
Perchè il rifiuto comporti la decadenza dai benefici, l'attività formativa o il posto di lavoro devono essere raggiungibili in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distare non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore.
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