MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO: DECADENZA DAI BENEFICI

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 11/03/2006

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 11 del 10/03/2006 pag. 28


Classificazione:

img_report

Con la circolare n. 5/2006 il Ministero del lavoro disciplina i casi di decadenza da trattamenti previdenziali, indennità e sussidi.

Secondo il Ministero, i soggetti in cassa integrazione o in mobilità, nonché i percettori di un sussidio di disoccupazione o inoccupazione, devono aderire ad un'offerta formativa o di riqualificazione professionale, frequentando almeno l'ottanta per cento della durata del corso.
Vi è inoltre l'obbligo di accettare un'offerta di lavoro, con un livello retributivo non inferiore del 20% a quello di provenienza.
Perchè il rifiuto comporti la decadenza dai benefici, l'attività formativa o il posto di lavoro devono essere raggiungibili in 80 minuti con i mezzi pubblici e/o distare non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro