OBBLIGO DI REPECHAGE E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 14/06/2016
Autore: Bulgarini d'Elci Giuseppe Fonte: Guida al Lavoro nr. 25 del 14/06/2016 pag. 17
Classificazione:
Con la sentenza n. 9467 del 10 maggio 2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sul contenuto dell'obbligo.
In caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro, il datore di lavoro deve provare anche l'insussistenza di mansioni inferiori omogenee e compatibili con il bagaglio professionale del lavoratore licenziato.
Lo stesso lavoratore deve collaborare nell'accertamento del possibile repêchage, allegando l'esistenza di altri posti di lavoro dove può essere collocato.
Lo stesso lavoratore deve collaborare nell'accertamento del possibile repêchage, allegando l'esistenza di altri posti di lavoro dove può essere collocato.
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