Palasport affidato in Convenzione: agevolabili i lavori negli spogliatoi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/02/2021
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/02/2021
Risposta 114/20221, 110% sugli interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dello stabile affidato in gestione dal Comune in base a una Convenzione
Gli interventi realizzati da una associazione sportiva dilettantistica negli spogliatoi dello stabile affidato in gestione dal Comune in base a una Convenzione potranno fruire del Superbonus. L’Agenzia, infatti, ritiene che la stessa Convenzione possa costituire titolo valido per beneficiare della disposizione agevolativa, dal momento che il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire la disponibilità giuridica e materiale dell’impianto sportivo da parte dell’associazione istante, a partire dal 25 giugno 2019, cioè prima di sostenere le spese per gli interventi ammessi all'agevolazione.
È quanto chiarito dall’Agenzia con la risposta n. 114 del 16 febbraio 2021, che conferma l'accesso al Superbonus per le spese sostenute per la realizzazione di interventi ammissibili relativi all'immobile o parte di esso adibito a spogliatoio, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni previsti, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario.
Può fruire del Superbonus il proprietario di un immobile autonomo ad uso residenziale che condivide con un’altra unità lo scarico di fogna, a patto che l'abitazione sia “funzionalmente indipendente” e quindi dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva fra acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento, e disponga di un accesso autonomo dall’esterno, oltre al fatto che siano rispettate le altre condizioni e adempimenti richiesti dalla normativa.
Parimenti potrà beneficiare del Superbonus il comproprietario di un'abitazione, disposta su due piani, che costituisce porzione di un più ampio immobile, suddiviso in più alloggi residenziali, dotata di un accesso autonomo e in via esclusiva di un serbatoio di gas, di un impianto di riscaldamento, di un impianto elettrico, nonché in via non esclusiva di un impianto idrico appartenente ad una utenza comune, con contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione, e di impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili esclusivi solo finché non sono convogliati verso un depuratore comune. L'unità abitativa in questione può ritenersi "funzionalmente indipendente", risultando dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra impianto idrico, per il gas, per l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale. È quanto stabilito dall’Agenzia delle entrate, rispettivamente, con le risposte n. 115 e n.116 del 16 febbraio 2021.
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