PARTECIPAZINE MINORITARIA E CALCOLO DIVIDENDO A FISCALITA' PRIVILEGIATA

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/05/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/05/2025


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Partecipazione di minoranza nella società marocchina determinazione del regime fiscale privilegiato, l'aliquota deve superare il 12% per gli utili NO black list


Risposta n. 131/2025 se i dividendi ricevuti nel 2024 debbano considerarsi o meno come provenienti da un soggetto residente o localizzato in un Paese o territorio a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47 bis del Testo Unico.

L'articolo 47 bis del TUIR, al comma 1, indica i criteri in base ai quali individuare i regimi fiscali che devono considerarsi privilegiati, distinguendo, alla lettera a) e alla lettera b), rispettivamente tra partecipazioni di controllo ipotesi in cui si rimanda alla condizione prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), TUIR (c.d. tassazione effettiva) e partecipazioni non di controllo, in presenza delle quali occorre verificare se il livello nominale di tassazione risulti inferiore o meno al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Nello specifico, la citata lettera b) stabilisce che in assenza del requisito del controllo ''i regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano privilegiati. .. laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia'' (sottolineatura aggiunta).

Al fine di chiarire come individuare il livello nominale di tassazione ''applicabile in Italia'' è possibile mutuare, in quanto compatibili, i chiarimenti resi dalla scrivente nella Circolare 35/E del 4 agosto 2016 che seppur precedente all'introduzione dell'articolo 47 bis del TUIR fornisce utili indicazioni sul punto.

Tale ultima Circolare, infatti, si occupa della nozione di regimi fiscali privilegiati ai fini del comma 4, dell'articolo 167 del TUIR, nella versione vigente dal 1° gennaio 2016 al 12 gennaio 2019, la cui formulazione prevedeva che ''I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia''.

Nel documento di prassi si precisa che, ai fini della tassazione nominale italiana, rileva l'aliquota IRES al momento del rapporto partecipativo (del controllo nel caso della disciplina CFC oggetto della Circolare).

 Si ritiene, invece, superata la valorizzazione dell'IRAP operata in detta Circolare nella determinazione della tassazione nominale italiana, per ragioni di coerenza con l'approccio successivamente adottato a livello unionale e recepito dal legislatore italiano e da questa Agenzia, seppure con riguardo al calcolo della tassazione virtuale domestica.

 Come evidenziato nella Circolare del 28 dicembre 2021, n.  18, al paragrafo 4.1.2, ''ai fini del calcolo della tassazione virtuale italiana, nella relazione illustrativa al Decreto si precisa che rileva solo l'IRES.

Pertanto, a differenza di quanto avveniva Pagina 8 di 10 prima del recepimento della Direttiva, non si tiene più conto di eventuali addizionali, né dell'IRAP''.

Infatti, al punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prot. n. 376652 del 27 dicembre 2021, si precisa che ai fini della tassazione virtuale interna non assume rilevanza l'IRAP.

Ne consegue che, per il calcolo del livello di tassazione italiano, da confrontare con quello applicato alla Partecipata marocchina, deve tenersi conto esclusivamente dell'aliquota IRES (attualmente del 24 percento), come individuata dall'articolo 77 del TUIR.

Con riferimento al quesito sub ii), detenendo la Società una partecipazione non di controllo, l'individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'articolo 47 bis del TUIR, viene operata facendo riferimento al livello di tassazione estera nominale.

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