Per il visto di conformità parcelle senza congruità

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/10/2020

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/10/2020


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Parcelle dei professionisti e superbonus 110% Visto calcolato tra lo 0,5 e il 2% del valore della pratica.


l’articolo 13, comma 1 del “decreto requisiti” Dm Sviluppo del 6 agosto 2020, ancora in attesa di pubblicazione recita:

«sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l, comma l , gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica Ape, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Questa norma riguarda i compensi per l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico nonchè per il rilascio dell'APE.

La norma quindi non detta disposizioni sulla parcella relativa al visto di conformità. Si pone il problema di individuare quale potrebbe essere il valore congruo della parcella relativa all’apposizione del visto di conformità.

Secondo l'autore in attesa di chiarimenti ufficiali, per quanto riguarda l’apposizione del visto di conformità i professionisti possono fare riferimento alle Note interpretative del 18 febbraio 2010, relative ai compensi per l’apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti Iva, emesse dal Cndcec.

Le note prevedono che l’attività posta in essere per l’apposizione del visto si sostanzia in un’attività volta a verificare la corretta applicazione della normativa fiscale ed il riscontro della corrispondenza in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività esercitata e rilevanti ai fini Iva e che il compenso, pertanto, è definito nella misura compresa tra lo 0,5% ed il 2% del valore della pratica.

 

 

 

 

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