Piani urbanistici particolareggiati agevolazioni registro a costruzione finita

[Normativa incerta]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/07/2018

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 21/07/2018


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CT Emilia Romagna Le sole opere di urbanizzazione non consentono la riduzione dei tributi sui trasferimenti di terreni, previsti dalla legge finanziaria 2001


I benefici fiscali per i trasferimenti di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, consistenti nell’imposta di registro all’1% e in quelle ipotecaria e catastale in misura fissa, previsti dalla legge n. 388/2000, articolo 33, comma 3, vigente ratione temporis, si applicano a condizione che l’acquirente originario provveda all’integrale realizzazione di una nuova costruzione entro cinque anni dall’acquisto, dovendosi escludere la sufficienza dell’esecuzione di opere di urbanizzazione.
Questo, in sintesi, è il principio di diritto affermato dalla recente sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 32/11/18.

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