Premi e sconti di fine anno per raggiungimento fatturato
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/02/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 19/02/2025

Sul regime IVA applicabile allo sconto riconosciuto dal fornitore per raggiungimento del fatturato, soggetto a IVA o fuori campo.
Il caso del fornitore che riconosce un premio a fine anno per il raggiungimento di un determinato fatturato.
In questo caso siamo di fronte a un "bonus quantitativo" in quanto lo sconto è legato al volume degli acquisti fatti.
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la risoluzione n. 36/2008 precisato tra l'altro che:
I bonus quantitativi, corrisposti a seguito dell'incremento del numero delle vendite, si traducono in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dalla società all'atto della cessione dei prodotti e sono dunque equiparati ad abbuoni o sconti previsti contrattualmente ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, in pratica si emette nota di accredito con IVA.
Essendo l’emissione della nota di variazione in diminuzione facoltativa, riteniamo in ogni caso che nulla impedisca di applicare lo sconto senza emissione di nota di accredito.
Nel dettaglio la risoluzione 36/2008 precisa che la natura dei bonus, va desunta dagli accordi contrattuali stipulati tra le parti, ed è facilmente individuabile laddove detti accordi si presentano chiari ed univoci.
Dubbi e incertezze sulla corretta qualificazione di dette operazioni sorgono, invece, in mancanza di accordi contrattuali precisi, perché' in quel caso risulta difficile stabilire se una determinata somma è erogata con un finalità o un'altra.
Al fine di evitare l'insorgere di incertezze e' opportuno, pertanto, che gli accordi commerciali vengano stipulati in modo che le operazioni poste in essere siano correttamente riconducibili tra le prestazioni di servizi oppure tra gli sconti.
L'esatta qualificazione delle operazioni in parola è, infatti, fondamentale per stabilire quali sono i conseguenti effetti fiscali, in capo ai soggetti che intervengono nell'operazione medesima.
Sconti e i premi di fine periodo
Costituisce presupposto per il riconoscimento di uno sconto/premio di fine periodo l'assenza di un'ulteriore obbligazione del cliente rispetto a quella legata al contratto di compravendita.
Si tratta quindi di uno sconto/premio condizionato al realizzarsi di una normale condizione commerciale di vendita, oppure di uno sconto/premio incondizionato concesso al termine di un periodo concordato.
Modalità di fatturazione
Gli sconti/abbuoni ai fini fiscali costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene.
Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili (sconti logistici) sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l'importo che ne risulta rappresenta l'effettivo corrispettivo.
Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all'emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del "cliente fattura".
Le eventuali variazioni in diminuzione di prezzo concesse per "consuetudine commerciale" possono assimilarsi alle variazioni dell'imponibile e dell'imposta che "si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo tra le parti" e pertanto, possono essere effettuate entro il termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile originaria ai sensi dell'art. 26, terzo comma.
Informazioni da esplicitare nella nota di credito
La nota di credito deve contenere elementi atti ad individuare lo sconto / premio riconosciuto al cliente quali:
- la tipologia di sconto/premio, condizionato/incondizionato o in alternativa il riferimento all'accordo (data e paragrafo) se già stipulato;
- i prodotti sul cui acquisto è applicato lo sconto /premio, laddove siano elementi rilevanti;
- l'indicazione della fattura cui si riferisce;
- il riferimento alla normativa IVA applicata;
- il periodo di riferimento;
ovvero, in alternativa:
- il riferimento all'accordo commerciale (data e paragrafo).
Documenti da conservare ai fini di tutela fiscale
Per ciascuna singola nota di credito per sconti premi registrata dal cliente e prodotta secondo le specifiche sopra indicate deve essere quindi reperibile:
l'accordo "quadro", ovvero il documento contenente le condizioni che regolano i rapporti commerciali tra le imprese produttrici e distributrici; .
in presenza di un accordo quadro "generico", che non individui nel dettaglio le attivita' effettivamente concordate servirà un accordo integrativo.
Operazioni che possono essere definite: "sconti/abbuoni"
a) Sconti / premi differiti di fine periodo incondizionati (premi di fine anno incondizionati) Si considerano sconti/premi di fine periodo incondizionati, quelli concessi dal fornitore ai propri clienti indipendentemente dal raggiungimento di uno specifico obiettivo di fatturato o di volumi di vendita.
b) Sconti / premi al raggiungimento di target di fatturato / volumi di vendita. Si considerano sconti / premi al raggiungimento di target di fatturato, quelli concessi dal fornitore ai clienti che raggiungono un obiettivo di fatturato / volume di vendita o incrementano il proprio fatturato / volume di vendita rispetto a quello dell'anno precedente.
c) Sconti / premi di fine anno a target. Si considerano sconti/premi di fine anno a target, quelli concessi a fine anno dal fornitore ai clienti che raggiungono altri obiettivi (es: riduzione dei resi, numero di punti di vendita gestiti o acquisiti in proprieta', media fatturato sul punto di vendita ecc.).
d) Sconti / premi di fine anno condizionati. Si considerano sconti/premi di fine anno condizionati, quelli concessi a fine anno dal fornitore ai clienti che si trovino in particolari situazioni o che applicano degli sconti a favore dei consumatori (es: invenduti di campagna, sottocosto ecc.).
e) Sconti logistici (o sconti per centralizzazione). Si considerano sconti logistici, quelli concessi dal fornitore ai clienti per acquisti centralizzati, per effetto dei quali i prodotti vengono consegnati dal fornitore direttamente ai magazzini o depositi centrali dei clienti.
Gli stessi clienti provvedono poi direttamente alla distribuzione dei prodotti nei punti di vendita.
f) Sconti / premi per acquisto di una combinazione di prodotti. Si considerano sconti/premi per acquisto di una combinazione di prodotti, quelli concessi dal fornitore al cliente a fronte dell'impegno ad acquistare una determinata gamma o un numero minimo di prodotti o di referenze del fornitore o a garantire una continuita' nell'acquisto di tali combinazioni di prodotto.
g) Sconti / premi per rispetto delle condizioni di pagamento. Si considerano sconti/premi per rispetto delle condizioni di pagamento, quelli concessi al cliente a fronte di pagamenti effettuati secondo le scadenze pattuite nelle condizioni di pagamento negoziate con il fornitore.
h) Sconti / premi per carico completo/acquisto a bancale Si considerano sconti/ premi per carico completo, quelli concessi al cliente a fronte dell'impegno ad acquistare dal fornitore quantita' di prodotti tali da ottimizzarne i processi logistici di spedizione presso i magazzini e/o i punti vendita del cliente.
i) Sconti / premi per riordino giacenze prodotti Si considerano sconti/premi per riordino giacenze prodotti, quelli concessi al cliente a fronte dell'impegno ad acquistare dal fornitore quantita' da quest'ultimo suggerite in base ad analisi delle giacenze di deposito al fine di ottimizzare i processi produttivi e di spedizione.
l) Sconto riduzione prezzo Si considera sconto riduzione prezzo, quello concesso al cliente per migliorare la vendibilità di prodotti "in stock". Rientra in questa categoria anche il caso "mancato reso".
Determinazione degli sconti
Lo sconto/premio di fine periodo può essere determinato in misura fissa o in misura percentuale sul fatturato di riferimento (del singolo prodotto, della famiglia merceologica, del fatturato totale).
Giurisprudenza
Segnaliamo che la Cassazione con diverse sentenze da ultimo la n. 23782. Del 20.11.2015 ha stabilito che la concessione ai clienti di premi a chiusura dell’esercizio per il raggiungimento di determinati livelli di acquisti, non può essere qualificata come il riconoscimento di uno sconto, ancorché espressamente regolato nei rapporti contrattuali tra le parti e, pertanto, non attribuisce il diritto all’emissione della nota di variazione IVA. Per la Cassazione, il premio di fine anno rappresenta una liberalità senza alcun collegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili. Di conseguenza un semplice movimento di denaro escluso da IVA ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett. a) del DPR 633/72.
Indietro