PRESTAZIONI AUTONOME OCCASIONALI INTELLETTUALI ESCLUSE DALL’OBBLIGO COMUNICAZIONALE

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 09/02/2022

Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 06 del 09/02/2022 pag. 53


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Con la nota prot. n. 109 del 27 gennaio 2022 il Ministero del lavoro ha precisato l’ambito soggettivo di applicazione del’obbligo.


Secondo il Ministero del lavoro, il nuovo obbligo di comunicazione preventiva previsto dal d. lgs. 146/2021 non si applica ai lavoratori autonomi occasionali che svolgono prestazioni di natura prettamente intellettuale come, ad esempio, i progettisti grafici, i relatori di convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi.

Sono esclusi anche i lavoratori autonomi dello spettacolo, già oggetto di una specifica comunicazione obbligatoria.

Lo svolgimento della prestazione da remoto in modalità telematica non rileva ai fini dell’esclusione dall’obbligo.

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