Previdenza complementare 5 anni dalla prima occupazione per l'extradeducibilità
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 11/04/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/04/2025
Il quinquennio di deducibilità dei contributi oltre il limite di 5.164,57 euro annui parte dal primo impiego, anche in presenza di precedenti contributi versati dai familiari
Chiarimento fornito dall’Agenzia con la risoluzione n. 25 del 10 aprile 2025.
Per un lavoratore di prima occupazione dal 2019, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare stabilito dall’articolo 8, comma 6 del D.lgs n. 252/2005 va calcolato facendo partire il quinquennio di contribuzione dall’anno di prima occupazione, quindi dal 2019, a nulla rilevando la circostanza che era iscritto alla previdenza complementare precedentemente a tale anno.
Il contribuente, ha chiesto all’Agenzia tramite l’istituto dell’interpello, fa sapere che quando era ancora minorenne, nel 2009, i suoi genitori lo hanno iscritto alla previdenza complementare, deducendo i relativi contributi fino al 2018. La sua prima occupazione avviene a luglio 2019 e a partire da tale anno ha contribuito personalmente al fondo di previdenza deducendo gli accantonamenti del quinquennio 2019-2023.
Nel 2021 ha aderito a un “fondo negoziale” trasferendo l’intero montante del fondo di previdenza complementare a cui è stato iscritto per la prima volta nel 2009.
Chiede quindi se è corretto che i primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della prima occupazione, quindi dal 2019, e chiede inoltre se possa usufruire del plafond per la deduzione “extra” dei contributi rispetto al limite annuale di 5.164,57 euro, prevista dalla norma agevolativa contenuta nell’articolo 8 comma 6 del Dlgs n. 252/2005, a prescindere dalle deduzioni degli anni precedenti operate dai suoi genitori.
L’Agenzia, in sintesi, risponde di sì. Per giungere a questa conclusione, ricorda in via preliminare la disposizione del Tuir (articolo 10, comma 1, lettera e-bis) che prevede la deduzione dal reddito complessivo, dei contributi versati alle forme pensionistiche complementari, fino a concorrenza dello stesso.
Ricorda inoltre, la disciplina prevista dall’articolo 8 del Dlgs n. 252/2005 riguardo alla deducibilità delle forme pensionistiche complementari. Per quanto riguarda in via più specifica il quesito in esame, l’articolo 8, comma 6 del Dlgs n. 252/2005, prevede che “Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui”.La misura è finalizzata ad agevolare i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, consentendo loro di “recuperare” la parte non fruita nel quinquennio nei venti anni successivi con lo scopo di agevolare la costruzione di un’adeguata pensione complementare, come chiarito anche dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 131/E del 2011.
L’Agenzia ripercorre inoltre le risposte ad interpello n. 30/2024 e n. 76/ 2024, con cui è chiarito che l’adesione alla previdenza complementare, rilevante ai fini dell’applicazione del citato articolo 8, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, va riferita a forme di previdenza complementare che consentono la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati e, conseguentemente, che l’ulteriore plafond di deducibilità va determinato considerando i primi cinque anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. ebis) del Tuir.
Per beneficiare della misura di favore, quindi, il contribuente deve essere un “lavoratore di prima occupazione” iscritto ad una forma di previdenza complementare.
I cinque anni di adesione alle forme di previdenza complementare, per il calcolo del plafond, vanno conteggiati considerando i periodi di iscrizione alla forma di previdenza complementare in presenza di un rapporto di lavoro di “prima occupazione”, iniziato a decorrere dal 2007.
L’Agenzia, sulla base del quadro esposto, chiarisce che l’ulteriore plafond di deducibilità nel caso in esame decorre dal 2019, anno di prima occupazione del lavoratore, essendo ininfluente la precedente iscrizione alla previdenza complementare fatta dai genitori. Ugualmente per la determinazione dello stesso plafond, non rileva il versamento dei contributi effettuato dai familiari e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni dal 2009 al 2018, in quanto manca in tale periodo la condizione, prevista dalla norma, di “lavoratore di prima occupazione”.
Il lavoratore quindi, secondo quanto stabilito dalla disciplina e chiarito dalla prassi, potrà utilizzare il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione (2019/2023) a partire dal 2024.
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