RAPPORTO MEDICO USL E FATTURAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/05/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/05/2019


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Nel rapporto medico e struttura sanitaria, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ente tiene luogo della fattura


Le regole sono dettate dall'art. 2 del DM. 31.12.1974.

Nei   rapporti  tra   gli  esercenti  la  professione  sanitaria  e  gli  enti mutualistici  per prestazioni  medico - sanitarie generiche  e specialistiche, il  foglio di  liquidazione  dei corrispettivi  compilato dai detti enti tiene luogo  della  fattura.

Tale  documento deve contenere gli  elementi  e i  dati  indicati nel secondo comma  del citato art. 21  ed essere emesso  in triplice  esemplare; il  primo deve essere consegnato o  spedito al professionista  unitamente ai  corrispettivi liquidati, il secondo  consegnato o   spedito   all'ufficio   provinciale   dell'imposta  sul   valore  aggiunto competente,  il  terzo conservato  presso l'ente.

I  professionisti devono  numerare in ordine progressivo i documenti  ricevuti ed   annotarli,  nell'ordine   della  loro  numerazione, entro quindici giorni dalla  data in  cui ne sono  venuti in possesso, nel registro delle  fatture o nel  registro dei  corrispettivi o  nel bollettario di cui al precedente art. 1.


In tale ultimo caso la  sezione  "figlia" dovrà'  essere annullata e rimanere unita al bollettario.

Le   disposizioni  di   cui  ai  commi  precedenti si applicano agli esercenti l'arte  ottica, limitatamente   all'attivita' concernente la  qualificazione e la  misurazione del  difetto visivo, l'approntamento degli occhiali da vista e delle   lenti  graduate,   nonche'  l'adattamento   delle  lenti  a  contatto.

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