RAPPORTO MEDICO USL E FATTURAZIONE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/05/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/05/2019
Nel rapporto medico e struttura sanitaria, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dall'ente tiene luogo della fattura
Le regole sono dettate dall'art. 2 del DM. 31.12.1974.
Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico - sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura.
Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto competente, il terzo conservato presso l'ente.
I professionisti devono numerare in ordine progressivo i documenti ricevuti ed annotarli, nell'ordine della loro numerazione, entro quindici giorni dalla data in cui ne sono venuti in possesso, nel registro delle fatture o nel registro dei corrispettivi o nel bollettario di cui al precedente art. 1.
In tale ultimo caso la sezione "figlia" dovrà' essere annullata e rimanere unita al bollettario.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli esercenti l'arte ottica, limitatamente all'attivita' concernente la qualificazione e la misurazione del difetto visivo, l'approntamento degli occhiali da vista e delle lenti graduate, nonche' l'adattamento delle lenti a contatto.
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