RAVVEDIMENTO OPEROSO SU VERSAMENTI PARZIALI O INSUFFICIENTI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/07/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/07/2019


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L’articolo 4-decies del decreto crescita, introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso. 


il citato articolo 13 prevede che la sanzione sia dovuta in misura ridotta, per importi specificatamente indicati in relazione a ciascun tributo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Ai fini del regolare ravvedimento è necessario che il pagamento delle imposte, sanzioni e interessi sia congruo e avvenga nei termini previsti dalla legge in riferimento ai singoli tributi.
La disposizione in argomento, tuttavia, non chiarisce quale potesse essere la sorte dei versamenti parziali e quale fosse la sanzione da applicare in presenza di versamenti insufficienti.

La nuova norma contenuta nel Dl n. 34/2019, stabilendo che è consentito avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento parziale, purché il  pagamento complessivo avvenga nei tempi prescritti dalla legge, ha colmato le lacune di carattere interpretativo. 

In particolare ha chiarito che:

  • nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, comprensivo delle sanzioni e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso
  • nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti (ad esempio nell’ipotesi di primo e secondo acconto oltre il saldo) è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti con le riduzioni previste per ciascuno di essi, ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando la riduzione della sanzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.
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