Redditi Sc 2023 novità ACE
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/03/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 28/03/2023
Gestione residui della SuperACE
Il decreto “Sostegni-bis” 2021 (articolo 19, Dl n. 73/2021) aveva previsto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la cosiddetta “Ace innovativa” (anche nota come “Super Ace”). La misura prevedeva, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota, ai fini del calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale – lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 – pari al 15 per cento. Inoltre, gli incrementi del capitale proprio rilevavano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta e la variazione in aumento del capitale proprio rilevava per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.
La deduzione del rendimento nozionale poteva essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d’imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale l’aliquota dell’Ires in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, utilizzato, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal giorno successivo a quello dell’avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell’assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 settembre 2021).
Il credito d’imposta non era produttivo di interessi. Poteva essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, Dlgs n. 241/1997, oppure essere chiesto a rimborso. In alternativa, poteva essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed era usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
Nel modello SC2023 è ora gestito il “residuo” dell’“Ace innovativa”.
Il contribuente, quindi, se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 ha applicato l’agevolazione e il relativo rendimento nozionale è stato “trasformato” (in tutto o in parte) in credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate, compila il rigo RS112A “ristrutturato”.
In particolare, si evidenzia che nella colonna 6 “Credito da restituire” il contribuente indica la quota del credito d’imposta riconosciuto dall’Agenzia delle entrate che deve essere restituita qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente. In tal caso, bonus è restituito in proporzione a tale minore importo (articolo 19, comma 4, decreto “Sostegni-bis”).
Nella colonna 7 “Riconoscimento”, va indicato il credito d’imposta riconosciuto (nei limiti dell’importo effettivamente spettante), successivamente al termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. Il contribuente non compila il campo qualora detto credito sia stato già indicato nel modello Redditi 2022. Il credito d’imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione (indicato nella colonna 15 del rigo RS112A del modello Redditi 2022) va riportato nella colonna 8, diminuito dell’eventuale importo da “restituire” indicato nella precedente colonna 6 purché non sia stato già restituito.
Se la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 è inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l’importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso va portato in aumento del reddito complessivo ai fini Ires (articolo 19, comma 5, Dl n. 73/2021).
Nello specifico va indicato nel rigo RN6 (quadro RN di determinazione del reddito e dell’imposta IRES) sommato agli altri importi nella colonna 3.
A margine del prospetto è la nuova casella “Art. 84, c. 1, TUIR – RS113”, che va barrata qualora il contribuente intenda utilizzare l’importo del rendimento nozionale complessivo della colonna 12 (“Rendimenti totali”) del rigo RS113 in misura tale che l’Ires corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80 del Tuir (si veda il principio di diritto n. 7/2021).
In tale caso il predetto ammontare della deduzione “Ace” di colonna 12 non va utilizzato nel quadro RN a scomputo del reddito; quindi la colonna 6 (“Ace”) del rigo RN6 non va compilata.
Stesso discorso va fatto nei casi in cui la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 è inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l’importo pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso va portato in aumento del reddito complessivo ai fini della maggiorazione (articolo 2, comma 36-quinquies, Dl n. 138/2011) e della addizionale Ires (articolo 1, comma 65, legge n. 208/2015).
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