REGOLA DEI BENI SIGNIFICATIVI SOLO SU MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/09/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 19/09/2018
Gli interventi di recupero edilizio ex art. 31, lett. c) e d), L. n. 457/8 rispettivamente restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia godono dell'aliquota piena al 10%.
Lo chiarisce la circolare n. 15/2018 in tema di Beni significativi la quale prevede che:
La categoria dei beni significativi - individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999 - assume rilevanza, peraltro, solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad IVA con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria).
In particolare, qualora nell'ambito degli interventi anzidetti (manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria) siano impiegati i beni costituenti una parte significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito nell'ambito della prestazione resta soggetto interamente all'aliquota nella misura del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell'intera prestazione. Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l'aliquota nella misura del 10 per cento si applica al bene solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni significativi. Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l'aliquota nella misura ordinaria.
La portata innovativa della norma richiamata in premessa riguarda, infatti, solo i beni significativi impiegati nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge n. 457 del 1978 (successivamente rifuso nell'art. 3, primo comma, lett. a) e b) del Testo Unico dell'edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) effettuati su immobili a prevalente destinazione abitativa, in quanto l'articolo 7, comma 1, della legge n. 488 del 1999 fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli già previste per le prestazioni concernenti il recupero edilizio che, pertanto, continuano a trovare applicazione alle condizioni ivi previste.
In particolare, continuano a trovare applicazione le seguenti disposizioni più favorevoli:
- la disposizione di cui al n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede - tra i servizi cui l'imposta si applica a regime con l'aliquota ridotta del 10 per cento - quelli dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 31, lettere c) e d), della citata legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia), effettuati su qualsiasi tipologia di immobile;
- la disposizione di cui al n. 127-terdecies) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 che - a prescindere dalla tipologia dell'immobile oggetto dell'intervento di recupero - prevede l'applicazione dell'aliquota del 10 per cento alle cessioni di beni, escluse le materie prime e semilavorate (i.e. beni finiti) forniti per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, rispettivamente, all'articolo 31, lettere c) e d) della legge n. 457 del 1978.
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Prodotto correlato il foglio per: Calcolo Beni Significativi
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