RICORSI AVVERSO L'APPLICAZIONE DI TARIFFE E PREMI ASSICURATIVI INAIL

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 03/10/2004

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 39 del 01/10/2004 pag. 78


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L'Inail, con nota del 16 settembre 2004, chiarisce le modalità di applicazione del beneficio della sospensione dei provvedimenti impugnati.

I ricorsi contro i provvedimenti in materia di applicazione delle tariffe dei premi, inquadramento dei datori di lavoro non soggetti alla classificazione ex l. 88/1989, nonché oscillazione del tasso medio di tariffa dopo i primi due anni di attività, vanno presentati al Consiglio di Amministrazione dell'Inail per il tramite della Direzione regionale competente per territorio, entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati.
Il termine è ordinatorio, ma il suo rispetto rileva ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 45, comma 2, del t.u. 1124/1965 (sospensione del provvedimento impugnato, versamento dei premi in base al tasso medio di tariffa, in caso di prima applicazione, o in base al tasso di premio in vigore alla data del provvedimento impugnato).
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