RISPARMIO ENERGETICO E SISMABONUS LE REGOLE PER LO SCONTO DIRETTO DAL FORNITORE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/08/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/08/2019


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Il fornitore può scontare al cliente la detrazione direttamente in fattura


L’articolo 10 del decreto legge n. 34/2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di ecobonus e sismabonus:

  1. lo sconto da ecobonus (riqualificazione energetica ex art. 14, c. 3.1 D.L. 63/2013) riguarda gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, invece della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura, di pari ammontare della detrazione, lo sconto viene anticipato dal fornitore e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali. Il fornitore può anche cedere il credito ai propri fornitori, sono escluse ulteriori cessioni;
  2. lo sconto da sismabonus (ex art. 16, c. 1-octies D.L. 63/2013) riguarda gli interventi antisismici anche in questo caso il soggetto avente diritto alla detrazione può optare, invece della detrazione, per lo sconto diretto in fattura, con le stesse modalità del punto precedente;
  3. la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia che comportino un risparmio energetico (ex art. 16-bis, c. 1, lett. h) Tuir) riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati ai risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, il soggetto avente diritto alla detrazione può cedere il corrispondente credito ai fornitori che, a loro volta, possono rivenderlo ai loro fornitori. Il recupero del credito per il fornitore che l'ha acquistato avviene in 10 quote annuali.

Il provvedimento del 31 luglio 2019 definisce  modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle detrazioni, d’intesa con il fornitore, di comunicare all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione, e anche modalità e termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d’imposta compensabile tramite modello F24 oppure cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

 

Poiché la comunicazione dell’opzione può essere inviata all’agenzia delle Entrate anche tramite posta elettronica certificata, nulla osta a che sia lo stesso fornitore, al momento della concessione dello sconto, a predisporre la comunicazione, a farla sottoscrivere al contribuente e a provvedere alla trasmissione allegando il documento d’identità del cliente.

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