SEDE DI LAVORO SEMPRE VARIABILE, DEFINITE LE CONDIZIONI PER IL TRASFERTISTA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 14/12/2016
Autore: Bonati Gabriele Fonte: Guida al Lavoro nr. 49 del 14/12/2016 pag. 57
Classificazione:
La legge n. 225/2016 di conversione del decreto fiscale ha fornito l’interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 51 del TUIR.
L’art. 7-quinquies della legge di conversione definisce le condizioni necessarie affinché un lavoratore venga considerato trasfertista, con il conseguente trattamento fiscale e contributivo, ponendo fine ai contenziosi in atto con Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.
E’ necessario che nella lettera di assunzione non sia indicata una sede di lavoro, che l’attività svolta richieda la continua mobilità del dipendente, e che al lavoratore venga corrisposta un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, indipendente dal fatto che si sia effettivamente recato in trasferta.
E’ necessario che nella lettera di assunzione non sia indicata una sede di lavoro, che l’attività svolta richieda la continua mobilità del dipendente, e che al lavoratore venga corrisposta un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, indipendente dal fatto che si sia effettivamente recato in trasferta.
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