SEDE DI LAVORO SEMPRE VARIABILE, DEFINITE LE CONDIZIONI PER IL TRASFERTISTA


  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 14/12/2016

Autore: Bonati Gabriele Fonte: Guida al Lavoro nr. 49 del 14/12/2016 pag. 57


Classificazione:



La legge n. 225/2016 di conversione del decreto fiscale ha fornito l’interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 51 del TUIR.

L’art. 7-quinquies della legge di conversione definisce le condizioni necessarie affinché un lavoratore venga considerato trasfertista, con il conseguente trattamento fiscale e contributivo, ponendo fine ai contenziosi in atto con Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.
E’ necessario che nella lettera di assunzione non sia indicata una sede di lavoro, che l’attività svolta richieda la continua mobilità del dipendente, e che al lavoratore venga corrisposta un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, indipendente dal fatto che si sia effettivamente recato in trasferta.
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