SOCIETA' ALL'ESTERO Se le delibere avvengono in Italia, la sede è solo formale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/10/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/10/2023


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Disconosciuta la sede all'estero (esterovestizione) se le decisioni gestionali, relative ai clienti e ai dipendenti della società, vengono effettivamente prese in Italia


La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, con la sentenza n. 851 del 4 settembre 2023, ha stabilito che una scrittura privata, priva di data certa, ove una società si qualifichi fiduciaria, non è idonea a superare l’inversione dell’onere della prova in materia di esterovestizione, se sussiste un complesso di attività, il quale dimostra che le decisioni gestionali, relative ai clienti e ai dipendenti della società, venivano effettivamente prese in Italia, presso uno studio professionale.

La controversia originava da un controllo fiscale eseguito a carico di un professionista, cui la Guardia di finanza faceva seguire una verifica fiscale nei confronti di una società con sede in Svizzera, per sei annualità di imposta.

I militari verbalizzanti, in particolare, contestavano la presenza, presso gli uffici del professionista, della sede amministrativa effettiva della società predetta e, conseguentemente, ne rilevavano l'esterovestizione.

Pertanto, l’ufficio dell’Agenzia competente faceva derivare dall’attività della Guardia di finanza una serie di avvisi di accertamento a carico della società, di cui uno, oggetto del contenzioso in esame, notificato sia presso la sede ritenuta effettiva, ossia lo studio del professionista, sia presso la sede Svizzera della compagine.

La Ctp di Padova respingeva il ricorso presentato dalla società, rilevando, tra l’altro, la legittimità della notifica dell'avviso e la correttezza della conclusione dell’Erario di ritenere la società in questione residente e, come tale, soggetto passivo di imposta in Italia (articolo 73, comma 3, Tuir), atteso che:

  • la società era controllata al 100% da un’altra compagine, di cui facevano parte i professionisti dello studio, in cui era stata accertata la sede effettiva
  • la società con sede in Svizzera controllava a sua volta una società con sede a Padova, per la quale non aveva fornito prova riguardo alla partecipazione meramente fiduciaria
  • presso il predetto studio professionale venivano assunte le scelte dirigenziali e operative e il professionista verificato svolgeva, per la società, mansioni di amministratore di fatto, manteneva rapporti diretti con i clienti e impartiva istruzioni ai dipendenti della compagine
  • l'attività prevalente della società si svolgeva nel territorio italiano
  • la società aveva svolto attività di assunzione di mandati fiduciari, di consulenza fiscale e di prestazioni di servizi prevalentemente rivolti al mercato italiano nei confronti di società e persone fisiche fiscalmente residenti in Italia.

Nel successivo ricorso, la società eccepiva una serie di doglianze, tra le quali la ritenuta illegittimità della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto configurarsi, nel caso, una fattispecie di esterovestizione.

La sentenza del Collegio veneto

La Corte di giustizia di secondo grado del Veneto espone, in generale, che esiste una presunzione legale relativa (ex articolo 73, comma 5-bis, Tuir) di residenza nel territorio italiano per le società o enti che detengano partecipazioni di controllo in società o enti residenti, qualora il controllo sia realizzato da soggetti residenti in Italia.

Nel caso in argomento, spiegano i giudici, la società con sede in Svizzera era controllata al 100% da una società partecipata dai professionisti, costituenti lo studio professionale in questione, e, quindi, residente in Italia.

La presunzione legale di residenza, del resto, pone a carico del contribuente l'onere di provare, con elementi di fatto certi e documentati, il contrario: non è sufficiente, a questo proposito, né il mero richiamo all'attività della citata società di professionisti né il dichiarare solamente un ruolo di gestione fiduciaria, mediante esibizione di una scrittura privata priva di data certa.

In definitiva, conclude la Corte, dall'esame di tutti gli elementi rilevati appare adeguatamente provata l’esterovestizione e la residenza fiscale in Italia della società. Cioè:
- e-mail
- casella elettronica in uso
- contatti diretti da parte dei professionisti con i clienti indicati dalla società stessa.


Le circostanze emerse nel caso in esame dimostrano, quindi, che la sede in cui venivano prese le decisioni gestionali nei confronti dei clienti e dei dipendenti della società era in Italia, presso lo studio professionale verificato.

In conclusione, osserviamo che la sentenza in questione appare del tutto in linea con l’orientamento di legittimità più recente (cfr Cassazione, pronuncia n. 26538/2022), secondo cui l’esterovestizione si configura qualora sussista una struttura di puro artificio, nel caso collocata in Svizzera.

In questo senso, la Cassazione ha spiegato che “il legislatore … ha … stabilito, con l’art. 73, comma 3 [Tuir], che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato. Il parametro di riferimento, quindi, è previsto dal legislatore sulla base di diversi criteri di collegamento effettivo con il territorio dello Stato, individuati facendo riferimento al dato formale della sede ovvero agli ulteriori criteri sostanziali che tengono conto o della peculiare attività economica prevalentemente esercitata per conseguire lo scopo sociale ovvero del luogo da cui promanano gli impulsi volitivi inerenti l’attività di gestione dell’ente. Pertanto, il profilo di riferimento, al fine di concretizzare la valutazione della soggettività passiva dell’ente nel territorio dello Stato è costituito, in siffatte ipotesi, dalla esistenza di un rapporto tra il soggetto giuridico ed il territorio di riferimento”.

Ebbene, nel caso affrontato dal Collegio veneto, era evidente che la gestione dell’attività sociale promanasse dallo studio professionale con sede in Italia e che, dunque, la sede svizzera fosse solo formale.

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