SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE LE REGOLE PER DEDURLE

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/07/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/07/2020


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Deduzione del compenso pagato all'agenzia immobiliare per l'intermediazione relativa all'acquisto dell'abitazione


Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19 per cento, dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità.

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13).

L’art. 35, comma 22, del DL n. 223 del 2006 dispone che all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.

Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.

La detrazione spetta non solo per l’acquisto della proprietà, ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l’usufrutto) a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

Nozione di abitazione principale
La detrazione spetta a condizione che l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale.

In particolare:
− per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l’autocertificazione effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici;
− l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro i termini previsti dalla precedente lett. b) dell’art. 15 del TUIR, concernente la detrazione spettante per gli interessi passivi pagati per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e, quindi, ordinariamente entro un anno dall’acquisto, salvi i diversi termini per le eccezioni ivi previste (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.2).

Beneficiari della detrazione
Considerato l’esplicito riferimento della legge all’acquisto dell’abitazione principale, la detrazione spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile; il venditore, pertanto, non può beneficiare della detrazione in esame anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

La detrazione non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico.

Intermediari immobiliari - Definizione
Per intermediari immobiliari devono intendersi gli esercenti l’attività di mediazione nel ramo immobiliare disciplinata dalla legge n. 39 del 1989.
Ne deriva che i compensi corrisposti a mediatori creditizi per l’attività di intermediazione nella stipula dell’eventuale contratto di mutuo tra acquirente e istituto di credito esulano dall’ambito della detrazione in esame.

Limiti di detraibilità
La detrazione si applica su un importo non superiore a euro 1.000 e si esaurisce in un unico anno di imposta.
Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, calcolata nel limite citato, deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà (Circolare 4.08.2006 n. 28, paragrafo 13, e Risoluzione 30.01.2009 n.26) anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 13.1).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2020 (punti da 341 a 352) con il codice 17.

 

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