STRANIERI E APOLIDI: OBBLIGHI DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 24/09/2005
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 38 del 23/09/2005 pag. 21
Classificazione:
La Prefettura-U.t.g. di Padova precisa che la trasmissione del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione non sostituisce la comunicazione all'Autorità di P.S..
L'art. 7 del d. lgs. 286/1998, che prevede l'obbligo di comunicare per iscritto entro 48 ore alla locale Autorità di P. S. l'assunzione o la concessione di ospitalità ad uno straniero o ad un apolide, è tuttora in vigore.
La predetta comunicazione ha un destinatario, uno scopo, un termine di adempimento e una sanzione diversi rispetto all'invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Pertanto i due obblighi coesistono.
La predetta comunicazione ha un destinatario, uno scopo, un termine di adempimento e una sanzione diversi rispetto all'invio del contratto di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Pertanto i due obblighi coesistono.
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro –
Iscrizione gratuita
Indietro