Strumenti finanziari derivati regime fiscale

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 02/03/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2024


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Diverso regime fiscale in base alle diverse finalità di utilizzo previste sia dai principi contabili nazionali che da quelli internazionali


L’Oic 32 definisce lo strumento derivato come uno strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche:

  • a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, la stessa non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante)
  • b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato
  • c) è regolato a data futura.


La definizione è mutuata dai Principi contabili internazionali (Ias 39/Ifrs 9) e ciò è in linea con quanto previsto dall’articolo 2426, comma 2, del codice civile, secondo cui le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato” e “fair value” sono state mutuate dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea.

Diverse possono essere le finalità di utilizzo di uno strumento derivato, le più comuni sono:

  1. quelle di hedging (copertura) – uno o più derivati possono essere negoziati con lo scopo di ridurre le esposizioni assunte rispetto a specifici fattori di rischio. Generalmente lo svolgimento dell'attività tipica di un'impresa comporta l'assunzione di rischi derivanti dall'oscillazione di tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi di equity, prezzi di commodity.
  2. finalità di trading (speculativi) – un operatore finanziario può assumere posizioni in derivati in assenza di una sottostante posizione da coprire.


La disciplina dettata dal principio contabile nazionale Oic 32 non utilizza il termine “speculativi” per identificare gli strumenti diversi da quelli di copertura, ma si riferisce sempre a derivati “di copertura” o “non di copertura” e prevede che le “regole generali” per la contabilizzazione di tali strumenti siano quelle previste per i derivati “non di copertura”.

Infatti, viene chiarito (paragrafo 20 Oic 32) che “la contabilizzazione delle coperture rappresenta un’eccezione alle normali esigenze di rilevazione e valutazione dei derivati in bilancio, le cui variazioni di valori, altrimenti, interesserebbero il conto economico”.

Dunque, gli strumenti derivati non di copertura, che dal punto di vista patrimoniale vanno classificati nell’attivo circolante (se con fair value positivo) o tra le passività finanziarie (se il loro fair value è negativo) vedono sempre riflessa a conto economico la variazione del rispettivo fair value rispetto all’esercizio precedente, con imputazione della variazione nelle apposite voci della sezione D) del conto economico (D.18.d per le variazioni positive di fair value o D.19.d per le variazioni negative di fair value).

Le due tipologie di relazioni di copertura previste dal principio Oic 32 sono:

  • copertura delle variazioni di fair value
  • copertura di flussi finanziari.

La prima si applica ai casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili (Oic 32, paragrafo 15), che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio.

La seconda viene applicata nei casi in cui l’obiettivo della copertura è quello di limitare l’esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività, passività iscritte in bilancio, a impegni irrevocabili oppure operazioni programmate altamente probabili (Oic 32, paragrafo 16), che in assenza di una copertura potrebbero influenzare il risultato d’esercizio.
Tale premessa è necessaria e funzionale all’analisi del trattamento fiscale degli strumenti finanziari.

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