Superbonus 110% casa singola come dimostrare il 30% di SAL al 30 giugno 2022

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 17/02/2022

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 17/02/2022


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La Legge di Bilancio 2022 subordinato la prorgoa dell'agevolazine al 31 dicembre 2022 al fatto che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.


Con le FAQ dell'agenzia è stato precisato che il calcolo del 30% si effettua su tutti i lavori anche quelli non agevolati ecco la domanda/risposta:

Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all'intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?

La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici. In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all'intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus.  Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.

 

Ci si chiede però come si debba dimostrare il raggiungimento di tale 30%.

Premesso che il c. 28 lett. e) prevede che: "Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."

Pare quindi di capire che è richiesta l'effettuazione dei lavori ma non il relativo pagamento.

Circa le modalità per documentare il raggiungimento al 30 giugno 2022 del 30% dei lavori effettuati, non risultano particolari chiarimenti, si ritiene opportuno richiedere una attestazione da parte del direttore dei lavori o degli altri tecnici interessati ai lavori edilizi.

 

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