SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' DURANTE LA MALATTIA: LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 19/11/2012
Autore: Bosco Alberto - Pompei Angelo Fonte: Guida al Lavoro nr. 46 del 19/11/2012 pag. 35
Classificazione:
La Corte di Cassazione ha recentemente confermato la propria giurisprudenza in materia di lavoro durante l'assenza per malattia.
Con la sentenza n. 16375 del 26 settembre 2012, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che, in mancanza della prova contraria fornita dal lavoratore, si deve presumere che lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l'assenza per malattia pregiudichi o ritardi il completo recupero delle energie lavorative.
Ciò rappresenta una violazione dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul dipendente, e ne legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Ciò rappresenta una violazione dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul dipendente, e ne legittima il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
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