TELEFISCO 2022 LE RISPOSTE SUI BONUS EDILIZI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 30/01/2022
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 28/01/2022
Le risposte dell'Agenzia Entrate sui bonus edilizi
15 Bonus facciate non termico con visto di conformità
R. È sempre previsto l’obbligo dell’attestazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, anche quando si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.
16 Manutenzione straordinaria, così l’ok alla cessione per tutte le spese
D. Nel caso di manutenzione straordinaria ex articolo 16-bis, lettera b) Tuir, con presentazione di Cila in comune, è possibile cedere la totalità delle spese sostenute e agevolate al 50%, comprese quelle riferite a interventi che, se autonomamente considerati, rientrerebbero tra quelli di cui alle altre lettere del medesimo comma per le quali non è consentita l’opzione sconto/cessine ex articolo 121, Dl 34/2020 (esempio installazione impianto di condizionamento a pompa di calore, rientrante tra gli interventi di ristrutturazione con fine di risparmio energetico ex art. 16-bis, lettera h, Tuir, non ricompresi tra quelli cedibili/scontabili, eseguito nell’ambito di un più complesso intervento di manutenzione straordinaria)?
R. Con vari documenti di prassi è stato affermato che tale detrazione spetta anche per gli interventi “di completamento” dell’intervento principale – che, autonomamente considerati non rientrerebbero, invece, tra quelli agevolabili.
Si nutrono però perplessità nel considerare l’installazione di un impianto di condizionamento a pompa di calore quale intervento di completamento «nell’ambito di un più complesso intervento di manutenzione straordinaria».
In ogni caso per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia quale, tra gli altri, l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, visto che l’articolo 123, comma 1, del DPR 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) stabilisce che
«Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, numero 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) [recte: lettera b)]» (circolare 7/2021).
Con riferimento a tali interventi, è possibile optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione del 50%, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
17 Calcolo del 30% di lavori effettuati, per godere della proroga dell'agevolazione, si considerano quelli complessivi
D. Per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari, tale percentuale vada «commisurata all’intervento complessivamente considerato» (interpello 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (esempio spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?
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