Tutela del cliente del professionista ammalato infortunato o deceduto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 28/01/2022
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 28/01/2022
Nel caso di malattia, infortunio o decesso del professionista gli adempimenti fiscali sono sospesi e prorogati
Le nuove disposizioni sono previste nei commi da 927 a 944 dell’articolo 1, legge 234/2021, i liberi professionisti ammalati o infortunati possono temporaneamente sospendere le scadenze fiscali, purché la forzata astensione dal lavoro duri più di tre giorni.
La sospensione si applica se esiste un mandato professionale con il cliente sottoscritto prima del ricovero in ospedale o dell’inizio delle cure domiciliari.
La legge di bilancio amplia quindi la tutela dei professionisti e dei loro clienti, che, per motivi di salute, non rispettano le scadenze tributarie, in questi casi non vengono applicate le sanzioni pecuniarie o penali nei confronti del professionista o nei confronti dei contribuenti per conto dei quali agiscono.
In questa direzione andava anche il “decreto Sostegni”, che con l’art. 22-bis ha introdotto una disposizione ad hoc per i professionisti alle prese con le problematiche connesse al Covid 19.
Dal 1° gennaio 2022, invece, la sospensione dei termini relativi ad adempimenti tributari (non quelli previdenziali o giudiziari) a carico del libero professionista scatta per tutti gli infortuni e le malattie, non solo quando correlati al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che determini l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Rientrano nel perimetro di applicazione della norma le scadenze ricadenti nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento, in relazione alle quali nessuna responsabilità è imputata al professionista o al suo cliente.
Per libero professionista si intende la persona fisica che esercita come attività principale una di quelle di lavoro autonomo per le quali è obbligatoria l’iscrizione ai relativi albi professionali (quindi, i professionisti non ordinistici non possono beneficiare della disciplina).
Le novità trovano applicazione anche se la professione è esercitata in forma associata o societaria (studi associati e società tra professionisti), a condizione che il numero complessivo degli associati/soci sia inferiore a tre ovvero che il professionista inabilitato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell’incarico professionale conferito dal cliente.
Sospensione degli adempimenti e successiva effettuazione
Il giorno del ricovero in ospedale o dell’inizio delle cure domiciliari rappresenta il momento a partire dal quale decorre la sospensione dei termini degli adempimenti, che si protrae fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle terapie casalinghe.
La sospensione è attivabile soltanto nel caso in cui, tra le parti, esista un mandato professionale sottoscritto prima del ricovero ospedaliero o dell’inizio delle cure domiciliari. Per applicarla, una copia dei mandati, unitamente a un certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante che attesta la decorrenza dell’evento, deve essere consegnata a mano o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata, ai competenti uffici della pubblica amministrazione, i quali hanno la facoltà di rivolgersi alle Asl per eventuali visite di controllo nei confronti dei professionisti che richiedono l’applicazione dello stop agli adempimenti.
Gli adempimenti sospesi andranno eseguiti il giorno successivo a quello in cui termina il periodo di sospensione.
Sui tributi saranno comunque dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolare con decorrenza dalla scadenza originaria e fino alla data di effettivo pagamento e da versare contestualmente agli importi sospesi.
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