VENDITE AI TURISTI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 05/04/2019

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 05/04/2019


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Scade il 10 o 20 aprile la comunicazione annuale dei commercianti al minuto e simili nonché delle agenzie di viaggi che hanno optato per la deroga alle norme sul limite all’uso del contante


Le operazioni in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a mille euro, effettuate lo scorso anno nei confronti di persone fisiche non residenti, di cittadinanza non italiana né di uno dei paesi dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo (Liechtenstein, Islanda, e Norvegia), devono essere comunicate nel mese di aprile: la scadenza, per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente, è il giorno 10, per gli altri il 20.
 
Il riferimento normativo è l’articolo 3 del decreto legge 16/2012 che, in deroga alle norme sul limite all’uso del contante (articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007) attualmente fissato a 3.000 euro, ha previsto la possibilità, per gli operatori del settore del commercio al minuto (articolo 22, Dpr 633/1972) e agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter, Dpr 633/1972), di vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il tetto di 10mila euro (soglia innalzata a 15mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2019).
 
Per beneficiare della deroga, gli operatori commerciali interessati devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento 23 marzo 2012 e nella quale occorre indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare per versare il denaro contante incassato.
Inoltre:

  • all’atto dell’acquisto, va acquisita una fotocopia del passaporto e un’autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza
  • entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, il denaro contante incassato deve essere versato sul proprio conto corrente, consegnando all’operatore finanziario copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate.

La procedura si conclude con la comunicazione delle operazioni, da effettuare una sola volta nell’anno successivo a quello di riferimento, entro il 10 aprile per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente ed entro il 20 aprile per gli altri.
A tal fine, devono essere compilati il quadro TU e il frontespizio del modello di “comunicazione polivalente”, da trasmettere esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

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