VENDITE NELLA UE CON IVA SE MANCA L'ISCRIZIONE AL VIES
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/03/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/03/2023
L'operazione è non imponibile se l’acquirente, al momento dell’operazione, comunica al fornitore un numero di identificazione valido iscritto nell’apposita banca dati, deroga per casi particolari
Le vendite nei confronti di clienti “non Vies” residenti in altri Paesi Ue usufruiscono del regime di non imponibilità Iva soltanto se riconducibili nell’ambito delle cessioni a distanza previste dall’articolo 38-bis del Dl n. 331/1993 agevolabili.
In caso contrario è necessaria l’iscrizione alla banca dati Vies. A precisarlo la risposta n. 230 del 1° marzo 2023.
La società istante è attiva nel settore del packaging flessibile e produce buste per alimenti. Opera nel mercato attraverso un sito web, che permette ai clienti di configurare online i prodotti e di concludere l'ordine direttamente dal sito.
Vende anche a clienti di altri Paesi Ue. La fornitura è realizzata con trasporto a cura dell’istante che si avvale principalmente di corrieri.
Secondo la società l’attività descritta è qualificabile come commercio elettronico indiretto, in cui la transazione commerciale avviene in via telematica mentre la consegna fisica della merce segue i canali tradizionali.
Nel 2022, durante l'inserimento dell'ordine nella procedura online, alcuni dei suoi clienti comunitari hanno indicato una partita Iva non presente nel Vies. Si tratta, quindi, di operatori comunitari non iscritti a tale banca dati.
La società chiede se le vendite concluse nei confronti di tali soggetti siano da considerare non imponibili come prevede l'articolo 41, primo comma, lettera b) del Dl n. 331/1993 oppure da assoggettare a Iva Italia.
L’Agenzia delle entrate ricorda innanzitutto il quadro normativo che definisce le condizioni di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie.
In particolare evidenza quanto previsto dall'articolo 41 comma 2-ter, del Dl n. 331/1993 (in attuazione della direttiva Iva) secondo cui “Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro (enfasi aggiunta) e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso”.
La comunicazione di un numero di identificazione Iva valido è, dunque, condizione sostanziale per l'applicazione della non imponibilità.
Tra l’altro, la Commissione europea ha precisato che, ai fini della non imponibilità “è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito.
Questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare'' (par. 4.3.4.)”.
Dalla cornice normativa descritta emerge chiaramente che se l’acquirente, come nel caso in esame, non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità. Di conseguenza l’operazione è sottoposta a imposta in Italia con applicazione dell'aliquota interna prevista in relazione alla tipologia di bene ceduto.
Per quanto riguarda le cessioni effettuate dall’istante nei confronti di clienti non Vies residenti in altri Paesi Ue c’è da dire che il regime di non imponibilità può essere applicato anche alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea [...]” così come definite dall’articolo 38-bis del Dl n. 331/1993.
In particolare, tra l’altro, sono ritenute vendite a distanza non imponibili se concernenti beni destinati a cessionari non tenuti ad applicare l'Iva sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione applicazione dell’imposta.
Più nello specifico, tra i suddetti soggetti, come precisato al paragrafo 3.2.5 delle Note esplicative sulle norme sull'Iva nel commercio elettronico, sono inclusi:
- i) i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
- ii) i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
- iii) i soggetti passivi sottoposti al regime del margine per i beni d'occasione; e iv) gli enti non soggetti passivi (“gruppo dei 4”).
Secondo l’Agenzia, in base alla normativa richiamata, le vendite effettuate dall’istante a favore di clienti “non Vies” residenti in altri Paesi Ue non sono riconducibili nell’ambito delle vendite a distanza non imponibili previste dal citato articolo 38-bis richiamato, a meno che tali acquirenti non rientrino nelle categorie di cessionari previste dalla disposizione menzionata (ad esempio, soggetti passivi assoggettati al regime forfettario previsto per i produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva sugli intra-Ue, la cui partita Iva non risulta, per tale ragione, inserita nel Vies), circostanza, non riscontrabile nell’istanza.
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