VOLUME D'AFFARI E OPERAZIONI ART. 7

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 22/04/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 22/04/2020


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Operazioni che concorrono al volume d'affari


Tratto dalla Circolare n. 12/2013

3 Modifiche al volume d'affari (articolo 1, comma 325, lettera c)

L'articolo 1, comma 325, lettera c) della legge di stabilità 2013 modifica l'articolo 20 del dPR n. 633 del 1972, in materia di determinazione del volume d'affari.

In particolare, viene sostituito il secondo periodo del c. 1 del citato articolo 20, che nella formulazione modificata esclude dal novero delle operazioni che non concorrono alla formazione del volume d'affari le prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell'articolo 7-ter dello stesso dPR n. 633.

Ciò significa, in altre parole che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di servizi generiche rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, pur essendo operazioni fuori campo di applicazione del tributo, devono essere considerate rilevanti ai fini della determinazione del volume d'affari.

Ai fini della individuazione delle operazioni che rilevano per la determinazione del volume d'affari occorre, altresì, tener conto delle modifiche recate all'articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dalla successiva lettera d) del comma 325. In particolare, il novello comma 6-bis del citato articolo 21, introduce l'obbligo di emettere fattura, senza indicazione dell'ammontare dell'imposta ma con l'indicazione della causa per la quale la stessa viene emessa, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972.

Si tratta, in particolare, di:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle esenti di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. Per queste operazioni in fattura deve essere riportata l'annotazione «inversione contabile» ed, eventualmente, la relativa norma comunitaria o nazionale;

b) le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione «operazione non soggetta». In tal caso, lo status del cessionario/committente non assume rilievo ai fini dell'obbligo di fatturazione.

Poiché ai sensi dell'articolo 20 del dPR n. 633 del 1972 "per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26", ne deriva che anche le operazioni sopra richiamate partecipano - seppur non soggette ad imposizione nel territorio dello Stato - alla formazione del volume d'affari.

Si osserva, peraltro, che poiché il volume d'affari incide sullo status di esportatore abituale, l'art. 1, comma 329, della legge di stabilità, al fine di sterilizzare gli effetti della modifica normativa in esame, è intervenuto sull'art. 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, prevedendo, a tal fine, che nel volume d'affari non si debba tenere conto "delle operazioni di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Si evidenzia, infine, che il legislatore è intervenuto per aggiornare i riferimenti normativi contenuti nel citato articolo 20. In particolare, ha sostituito il richiamo ormai obsoleto ai beni ammortizzabili indicati "nell'articolo 2425, n. 3 del codice civile", con il riferimento all'attuale "articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4)", concernenti, rispettivamente, "i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" e "concessioni, licenze, marchi e diritti simili".

Restano escluse, quindi, dal volume d'affari le cessioni dei predetti beni ammortizzabili nonché i passaggi di beni e servizi tra attività separate nell'ambito della stessa impresa (cfr. articolo 36, ultimo comma del dPR. n. 633 del 1972).

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