La cessione dei fabbricati può essere soggetta all' imposta di registro o ad IVA a seconda del soggetto venditore, è inoltre soggetta alle imposte ipotecarie e catastali.
Queste imposte sono dovute dal compratore.
In generale l’acquisto di un immobile da un’impresa è esente Iva, pertanto, l’acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l’imposta di registro in misura proporzionale del 9% (salvo agevolazioni). Invece, quando si applica l’Iva, l’acquirente dovrà pagare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta di registro fissa di 200 euro.
La regola del prezzo-valore
La regola del prezzo-valore prevede la tassazione del trasferimento di un immobile sulla base del suo valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto di compravendita.
La sua applicazione limita il potere di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che non può accertare un maggior valore ai fini del pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.
Inoltre, è prevista una riduzione del 30% degli onorari notarili.
Questa regola è applicabile solo per le compravendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze, effettuati da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Non si applica alle vendite assoggettate ad Iva.
La comnitaria 2008 conquista il primo sì in senato ora passa alla camera, sintesi delle novità in arrivo.
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Sintesi per tabelle del trattamento fiscale di cessioni e locazioni degli immobili.
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Obbligo o meno, di registrazione del contaratto di comodato. ./.
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