Interessi Passivi

Le disposizioni sulle detrazioni per interessi passivi sono contenuta nell'art. 15 del DPR. 917/86 TUIR.

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione corrisposti in dipendenza di mutui danno diritto ad una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. La detrazione spetta con differenti limiti e condizioni a seconda della finalità del mutuo contratto dal contribuente. Si tratta, in particolare, dei:

−mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (rigo E7);

−mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 8);

− mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione su tutti gli edifici compresa l’abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 9);

−mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale (righi da E8 a E10 codice 10); −prestiti e mutui agrari di ogni specie (righi da E8 a E10 codice 11).

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55 recensioni.

INTERESSI RELATIVI A MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

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La detrazione è pari al 19 per cento degli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 07/07/2021

Recensione di Roberto Castegnaro


PRECOMPILATA 2021 I DATI DA COMUNICARE

Si comunicano esclusivamente gli oneri pagati con sistemi tracciabili, con qualche eccezione

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 17/10/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


NO ALLA DETRAZIONE PER INTERESSI PASSIVI SULLA CASA ALL'ESTERO

Non si possono portare in detrazione gli interessi passivi sul mutuo relativo a immobile all’estero anche se utilizzato come abitazione principale

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 04/08/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


Interessi sui mutui prima casa termini senza proroga

I termini imposti ai fini della deducibilità degli interessi passivi sui mutui contratti per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, non sono stati prorogati.

Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/06/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa

Per i titolari di un mutuo PRIMA CASA fino a 250.000 euro, possibile beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 16/04/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


Detrazioni IRPEF solo con pagamenti tracciati

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I commi 679 e 680 della legge di bilancio introducono vincoli sulle modalità di pagamento degli oneri detraibili

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 05/01/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


Detrazioni Irpef in base al reddito

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Lo prevede il comma 629 della legge di bilancio 2020

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 03/01/2020

Recensione di Roberto Castegnaro


MUTUO PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E CONIUGE A CARICO

Se il mutuo è cointestato non è detraibile la quota del coniuge a carico

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/12/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


INTERESSI PASSIVI IL MUTUO NON PRIMA E NON OLTRE UN ANNO

Il mutuo può essere stipulato anche non contestualmente all'acquisto dell'immobile

Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 05/06/2019

Recensione di Roberto Castegnaro


Acquisto e contestuale ristrutturazione casa: cumulabilità degli interessi passivi

Contratto di mutuo destinato, in parte, all’acquisto e, in parte, alla ristrutturazione.

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 13/02/2019

Recensione di Roberto Castegnaro