La disciplina della participation exemption (PEX) è contenuta nell'articolo 87 del TUIR, che prevede l'esenzione da IRES delle plusvalenze e l’indeducibilità delle relative minusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti.
In presenza dei requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR, la vendita di partecipazioni e strumenti finanziari e assimilati costituenti immobilizzazioni finanziarie beneficia dell'esenzione parziale dell'eventuale plusvalenza realizzata.
In regime PEX le plusvalenze non sono tassate per il 95% se soggetto Ires o in misura diversa se soggetto all'IRPEF.
Analogamente l'eventuale minusvalenza è indeducibile ma per i soggetti Ires nella misura del 100%.
Se il collegamento con il territorio dello Stato si recide, la plusvalenza è unitariamente determinata e pari alla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscale
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 12/05/2021Recensione di Roberto Castegnaro
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La novità si applica in caso di cessione di partecipazioni qualificate
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 10/11/2023Recensione di Roberto Castegnaro
La legge di bilancio 2024 ha esteso anche a questa tipologia di soggetti la possibilità di tassare solo il 5% delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 25/01/2024Recensione di Roberto Castegnaro
Regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2024Recensione di Roberto Castegnaro