Transfer Pricing

Col termina transfer pricing, viene definita quella pratica adottata all’interno di un gruppo di imprese, attraverso la quale si trasferiscono quote di reddito tra consociate mediante l’effettuazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi ad un prezzo diverso da quello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti.

Per questo, per non incorrere in contestazioni da parte del Fisco, i gruppi multinazionali devono accertarsi della congruità dei corrispettivi applicati nelle operazioni intragruppo. L’articolo 110, comma 7 del Tuir dispone, che i corrispettivi delle operazioni tra imprese residenti e controparti estere correlate debbano essere determinati alle stesse condizioni che avrebbero pattuito «soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili« (cosiddetto arm’s length principle).

La disciplina dei prezzi di trasferimento è il procedimento per determinare il prezzo appropriato, in gergo transfer price, nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo. Nel determinare il valore normale dei prezzi o dei profitti relativi ad operazioni che intercorrono tra due imprese collegate residenti in paesi a fiscalità diverse (cross-border) come ad esempio due controparti di una multinazionale.

L’art 59 del DL. 50/2017 in vigore dal 24.6.2017, modificando il c. 7 dell'articolo 110, del TUIR in tema di prezzi di trasferimento, introduce il concetto di determinazione del prezzo fra soggetti indipendenti rispetto al previgente concetto di valore normale.

Ecco le nuove disposizioni:

c. 7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del DPR. n. 600/73.

Articolo 31-quater DPR. 600

1. La rettifica in diminuzione del reddito di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del TUIR., può essere riconosciuta:

a) in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;

b) a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività' di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;

c) a seguito di istanza da parte del contribuente da presentarsi secondo le modalità' e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facolta' per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.».

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43 recensioni.

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