Rappresentanza
Il secondo comma dell’art. 108 del TUIR tratta le spese di rappresentanza prevedendo che:
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.
Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.
Pubblicità
Dal bilancio 2016, la voce BI2 dello stato patrimoniale non comprende più i costi di pubblicità che vanno necessariamente spesati per intero nell'esercizio di sostenimento.
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Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 22/04/2023Recensione di Roberto Castegnaro
Perché operi la presunzione assoluta sulla deducibilità dei costi il contribuente deve provare sia che le somme sono corrisposte per promuovere i prodotti sia l’attività del beneficiario
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 11/10/2023Recensione di Roberto Castegnaro
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Spese per alberghi e ristoranti deducibilità
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 12/08/2024Recensione di Roberto Castegnaro