Con il “ravvedimento” (art. 13 del D.lgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Col ravvedimento operoso, si regolarizzano i tardivi versamenti, rimuovendo la violazione e pagando: - il dovuto; - la sanzione ridotta; - gli interessi legali.
L’art. 13 del D.Lgs. 471/97, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale attuativo della L. 111/2023, c.d. delega per la riforma fiscale), prevede l’irrogazione della sanzione del 25% (e non più del 30%) per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti o li effettuano in ritardo.
Il secondo coma dello stesso articolo prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta' (25/2=12,50), salva l'applicazione (del ravvedimento operoso) dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."
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In attesa che il corso dell’esame del Dl 148/2017 ripristini le vecchie regole dell’esercizio a detrazione dell’Iva, si chiarisce che il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva del 30 aprile 2018 non determina l’indetraibilità dell’Iva relativa agli acquisti di beni e servizi con esigibilità 2017, in quanto è sempre disponibile presentre una dichiarazione integrativa a favore.
Autori: Santacroce Benedetto, Brusaterra Michele Fonte: Il Sole 24 Ore del 04/11/2017Recensione di Roberto Castegnaro
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Si possono sanare anticipatamente gli esiti di un controllo anche nelle more di verifiche e nelle fasi istruttorie dei controlli “a tavolino” del Fisco
Autore: Morina Tonino Fonte: Il Sole 24 Ore del 14/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
La sanzione per omesso versamento è pari al 30% dell'importo non versato, la stessa però è ridotta al 15% se il versamento viene eseguito entro 90 giorni dalla scadenza originaria.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Internet del 22/12/2017Recensione di Roberto Castegnaro
Interessanti slide del 15.1.2018 dalla commissione di studio II.DD. dell'Ordine di Genova
Autore: Autori Vari Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/04/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Dopo aver trasmesso il 730 è possibile annullare la dichiarazione e rispedirla
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 12/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Ravvedimento registrazione contratto di locazione commerciale, le sanzioni ridotte da parametrare al canone pattuito per la prima annualità, e non su tutto il contratto.
Autore: Dell'Oste Cristiano Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/05/2018Recensione di Roberto Castegnaro
La correzione tempestiva degli errori commessi nel modello presentato nel 2017permette di «spendere» le eccedenze di Irpef o chiederle a rimborso con il 730
Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/06/2018Recensione di Roberto Castegnaro
Entro il 29 gennaio 2019 i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel termine ordinario del 31 ottobre, potranno regolarizzare la violazione col ravvedimento operoso
Autore: Ranocchi Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 05/12/2018Recensione di Roberto Castegnaro
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L’articolo 4-decies del decreto crescita, introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso.
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 10/07/2019Recensione di Roberto Castegnaro
Il Dl 34/2019 ha aggiunto al D.Lgs 472/1997 l’articolo 13-bis, una norma di interpretazione autentica «in materia di ravvedimento parziale», che apporta con efficacia retroattiva significative novità all’istituto.
Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 13/08/2019Recensione di Roberto Castegnaro