110% SULL'IMMOBILE NON ABITATIVO CUMULABILITÀ' E PROCEDURA SAL

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 10/11/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 10/11/2020


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Possibile fruire del 110 anche per immobili non residenziali se i lavori porteranno a un abitativo. Chiarita la procedura SAL e la cumulabilità con altri interventi.


Agenzia delle Entrate interpello 538/2020, con oggetto "Superbonus- interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale - opzione per la cessione o lo sconto in luogo delle detrazioni" chiarisce come dovrà essere composto lo stato di avanzamento lavori, essenziale per la cessione del credito, si farà riferimento al costo stimato in fase di progetto e non al massimale di spesa.

Confermata l'agevolazione in presenza di un titolo amministrativo da cui risulti chiaramente che i lavori porteranno un cambio di destinazione d’uso in abitativo per l'immobile che non lo è.

Le Questioni

D. se può beneficiare del cd. Superbonus di cui all'articolo 119 del citato decretoRiancio per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio C/2 con cambio di destinazione dello stesso in residenziale

R. è possibile fruire della detrazione nella misura del110 per cento delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico,oggetto dell'istanza di interpello, anche nell'ipotesi prospettata di cambio di destinazione d'uso in abitativo dell'immobile oggetto dei lavori, purché nel provvedimento amministrativo che assente questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempre chè l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.

D. Se, per i lavori sulla facciata costituita da un muro antico in pietra, è possibile beneficiare del bonus facciate di cui all'articolo 1, commi da 219 a 223 della legge di Bilancio 2020,anche se gli stessi non sono influenti dal punto di vista termico?

Circa la cumulabilità col bonus facciate, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edifico, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Va, tuttavia, rilevato che nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante.

Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà,invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.

La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello. Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto.


D. quali sono i prezzi di riferimento per l'attestazione della congruità delle spese sostenute per gli interventi che i professionisti incaricati devono attestare ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.)?

Ai fini dell'asseverazione, da parte dei professionisti incaricati, della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,anche con riferimento ad ogni stato di avanzamento lavori (S.A.L.), occorre fare riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il decreto del 6 agosto 2020 - emanato ai sensi del comma 3-terdell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 e richiamato nel comma 13-bisdell'articolo 119 del decreto Rilancio - non contiene alcuna indicazione in merito agli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici, oggetto dell'istanza di interpello.

Va, peraltro, rilevato che nell'Allegato B al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017 - in base al quale va redatta l'asseverazione di cui al citato comma 13, lett. b), dell'articolo 119 del decreto Rilancio - è previsto, tra l'altro, che il tecnico indichi il prezzario mediante il quale ha stimato la congruità della spesa ammessa alla detrazione.

D. Come calcolare la percentuale del 30 per cento dei predetti S.A.L previsto dal comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio?

Per quanto riguarda, la modalità di determinazione del 30 per cento dell'intervento agevolabile, necessario - ai sensi del citato comma 1-bis dell'articolo121 del decreto Rilancio - per esercitare l'opzione per il cd. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al Superbonus in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, occorre fare riferimento all'ammontare complessivo delle spese riferite all'intero intervento e non, come prospettato dall'Istante, all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione. Il contribuente smentito dall'agenzia, riteneva che per il calcolo dell'importo minimo del 30 per cento relativamente a ciascuno dei S.A.L. previsti dal comma 1-bis del citato articolo 121 del decreto Rilancio occorresse fare riferimento all'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, pari a 96.000 euro

 

D. se il soggetto che rilascia il visto di conformità debba verificare le disposizioni in merito alla polizza assicurativa stipulata dai professionisti.Considerato, infine, che per i lavori da effettuare è potenzialmente possibile fruire di diverse tipologie di agevolazioni fiscali (nello specifico, sismabonus, Superbonus e bonus facciate),l'Istante chiede quale comportamento deve essere adottato, ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio.

Non ravvisiamo risposta esplicita.

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