Affitti brevi di oltre 4 immobili con partita IVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/03/2023
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 17/03/2023
La presunzione di attività imprenditoriale è stata introdotta dalla legge di bilancio 2021 (L.178/2020 art.1, c. 595)
C. 595-597 Affitti brevi e Airbnb (tratto dal notiziario interfile n. 2/2021)
La cedolare secca del 21% per gli affitti brevi è riconosciuta solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi si presume una attività imprenditoriale ex art. 2082 del codice civile.
595. Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del DL. n. 50/2017, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta.
Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l'attività di locazione di cui al presente comma, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del codice civile.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
596. Il c. 3-bis dell'articolo 4 del DL. n. 50/2017, (Regime fiscale delle locazioni brevi) è abrogato. Risulta pertanto abrogato la previsione di un apposito provvedimento attuativo in tema di locazioni brevi
597. All'articolo 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) del DL. n. 34/2019, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il c. 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del DL. n. 50/2017, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.
La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente c. con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;
b) i commi 5 e 6 sono abrogati;
c) al c. 7, dopo le parole: « strutture ricettive, » sono inserite le seguenti: « i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 4 del DL. n. 50/2017, » e le parole: « il codice identificativo » sono sostituite dalle seguenti: « i codici di cui al c. 4».
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